Untitled-122Untitled-1Untitled-1
  • Home
  • Chi siamo
  • Servizi
    • Progettazione integrata
    • Gare e appalti
    • Direzione lavori
    • Sicurezza nei cantieri
    • Salute e sicurezza sul lavoro
    • Ambiente
    • Energia
    • Prevenzione incendi
    • Sistemi di gestione
    • Igiene e sicurezza alimentare
    • GDPR – Protezione dati personali
    • Medicina del lavoro
  • Documentazione Normativa
  • Contatti
  • Lavora con noi
✕
Decreto del Ministero Infrastrutture e della Salute con provvedimento specifico sul transito in Italia
19 Marzo 2020
Nuove ordinanze Ministero della Salute e Regioni
21 Marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020

19 Marzo 2020
Categories
  • Documentazione
Tags
  • aggiornamento
  • covid
  • decreto
  • emergenza

"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020.

L’entrata in vigore del Provvedimento è il 17 marzo 2020.
Il Decreto contiene 127 articoli e introduce disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza Covid-19.
Il provvedimento prevede misure a sostegno di lavoratori, famiglie, aziende e per il potenziamento del sistema sanitario in vari ambiti.

Per quanto riguarda la parte di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) focalizziamo l’attenzione sull’art. 16 di seguito riportato relativo alle mascherine di protezione:

Art. 16

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.*

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

*Art. 34

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla Circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 (VEDERE ALLEGATO) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

 
21 Marzo 2020
21 Marzo 2020
Categories
  • Documentazione

Nuove ordinanze Ministero della Salute e Regioni

Do you like it?
Read more
19 Marzo 2020
19 Marzo 2020
Categories
  • Documentazione

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020

Do you like it?
Read more
19 Marzo 2020
19 Marzo 2020
Categories
  • Documentazione

Decreto del Ministero Infrastrutture e della Salute con provvedimento specifico sul transito in Italia

Do you like it?
Read more
Share

SIDEL Ingegneria

SIDEL Ingegneria, realtà importante in tutto il territorio nazionale, nasce da un ramo di azienda della società Sidel S.p.A. di Bologna. SIDEL Ingegneria fornisce la propria consulenza tecnica in tema di: progettazione integrata, gare e appalti ,direzione dei lavori , collaudi, sicurezza nei cantieri , salute e sicurezza sul Lavoro , Ambiente
Energia , prevenzione incendi , Sistemi di Gestione , igiene e sicurezza alimentare , GDPR – protezione dei dati personali e formazione.
Privacy Policy
Cookies Policy

MENU

  • Home
  • Chi Siamo
  • Lavora con noi
  • Documentazione Normativa
  • Contatti
  • Privacy
    • Cookies Policy
    • GDPR -Richiedi dati personali

CONTATTI

SIDEL Ingegneria S.r.l.

→Via Isonzo 13 40055 Villanova di Castenaso (Bologna)

→Tel 051 0403610

→P.I. C.F. 03408321200

Copyright 2018 Sidel Ingegneria SRL tutti i diritti riservati / Ref. BO P.I ECF 03408321200 Cap. Soc € 41.670,00 i.v. Via Isonzo 13 40055 Villanova di Castenaso (Bologna)