DPCM del 2 MARZO 2021

Disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il DPCM del 2 MARZO 2021: disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17 è pubblicato il DPCM del 2 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Validità del DPCM: dal 6 marzo 2021 (in sostituzione di quelle del DPCM del 14/01/2021) fino al 6 aprile 2021 (ad eccezione dell’art. 7 relativo alla zona bianca, già in vigore dal 3 marzo 2021)

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.

Spostamento tra regioni o province autonome diverse

Confermato fino al 27 marzo 2021 il divieto di spostamento tra regioni o province autonome diverse, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fasce di colore

Confermato il sistema di divisione dell’Italia per fasce di colore

Coprifuoco

Confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 (eccetto che nelle zone bianche). In tale fascia oraria sono consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze.

Spostamenti.

  • Zona gialla. Consentito lo spostamento, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, di un massimo di due persone + figli minori di 14 anni e disabili all’interno della stessa Regione. Comunque, fortemente raccomandato non spostarsi se non per motivi di necessità e non ricevere in casa persone diverse dai conviventi.
  • Zona arancione. Vietati gli spostamenti al di fuori di un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, salute, necessità, svolgimento attività/fruizione servizi non disponibili nel comune. Consentito lo spostamento, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, di un massimo di due persone + figli minori di 14 anni e disabili in ambito comunale. Comunque, sempre fortemente raccomandato non spostarsi se non per motivi di necessità e non ricevere in casa persone diverse dai conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Zona rossa. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Attività produttive, industriali e commerciali.

Restano in vigore i protocolli di regolamentazione anti-contagio del 24.04.2020. Per le attività produttive e industriali al momento non sono previste limitazioni in relazione ai codici ATECO; per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio si veda il successivo punto “Attività commerciali al dettaglio”

Attività commerciali al dettaglio.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

In zona rossa sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del DPCM. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie

Lavoro agile.

Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. È fortemente raccomandato l’utilizzo delle modalità di lavoro agile anche da parte dei datori di lavoro privati.

Nelle zone rosse i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono la presenza.

Zone bianche.

Nelle zone bianche si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni.

 Sospesi convegni e congressi, ad eccezione di quelli svolti in modalità a distanza. Cerimonie pubbliche svolte nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Musei, teatri, cinema, biblioteche.

  • Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica. Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei e le mostre di aprire dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo 2021, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi, a condizione che l’ingresso sia prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Dal 27 marzo 2021, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere.

Attività tutte sospese e vietate.

Attività motoria e attività sportiva. Palestre, piscine, impianti sciistici

  • Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
  • In zona rossa, è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, eccetto che per erogazioni di prestazioni terapeutiche e riabilitative.
  • Confermata la chiusura degli impianti sciistici

Istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che sia garantita l’attività didattica in presenza almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in caso di presenza di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Sono sospesi viaggi di istruzione, gemellaggi e uscite didattiche.

Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale.

  • Zone rosse. È prevista la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado (inclusa Università), comprese le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • Zone arancioni e gialle. I Presidenti delle Regioni o province autonome potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Sono consentiti, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Attività dei servizi di ristorazione.

Nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Nelle regioni in zona arancione e rossa le attività di ristorazione (bar e ristoranti) rimangono chiuse.

In tutte le aree dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Servizi alla persona. Servizi bancari e finanziari

Nelle zone rosse, sono sospesi i servizi alla paersona persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi

Trasporti

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Spostamenti da e per l’estero

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Tavolo di confronto con le Regioni e Province Autonome

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della Salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province Autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Gazzetta ufficiale
 

CONTATTACI

Contattate SIDEL INGEGNERIA per richiedere
ulteriori informazioni.