Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 (Decreto RENTRi)

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il 31 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023, recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (il c.d. RENTRi = registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), che trovate in allegato (la parte grafica è in file separato).

Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023

Il decreto definisce:

  • i nuovi modelli e i formati di registro cronologico e formulario di identificazione dei rifiuti (vedere parte grafica allegata) e relative modalità di vidimazione e compilazione*;
  • le modalità di iscrizione al RENTRi per i soggetti obbligati e volontari;
  • il funzionamento del RENTRi e le modalità di trasmissione dei dati di movimentazione e registrazione;
  • le modalità di trasmissione dei dati ai fini MUD, ad ISPRA;
  • l’interoperabilità per l’acquisizione delle informazioni di cui al regolamento (UE) n.1013/2006 (spedizioni di rifiuti);
  • funzioni e modalità di supporto e azione di Albo Gestori Ambientali e organi di controllo;
  • le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché' le responsabilità da attribuire all'intermediario.

* Dal 15/12/2024 sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 e saranno in vigore i nuovi modelli.

L’iscrizione al sistema dovrà essere effettuata con le seguenti tempistiche stabilite dall’art. 13:

  1. a decorrere dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del Decreto (ossia dal 15/12/2024) ed entro i  sessanta  giorni successivi,  per  enti  o  imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti speciali  pericolosi  e  non  pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri  soggetti  diversi  dai  produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;
  2. a decorrere dal ventiquattresimo  mese  dalla data di entrata in vigore del Decreto (ossia dal 15/06/2025) ed  entro  i  sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti  speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  3. a decorrere dal trentesimo mese (ossia dal 15/12/2025) ed  entro  i  sessanta  giorni successivi, per tutti  i  restanti  produttori  iniziali  di  rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Il numero dei dipendenti  è  calcolato  in base al  numero  degli  stessi  presenti  al  31  dicembre  dell'anno precedente a quello di riferimento.

Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

Entro il 12 dicembre 2023, il MASE, con uno o più decreti, definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.

Le iscrizioni avvengono sulla base delle unità locali definite dall’art.3 lettera a) del decreto RENTRi.

Il diritto di segreteria dovuto per l’iscrizione al RENTRi fa riferimento ad ogni unità locale soggetta all'obbligo ed è pari a € 10,00. Le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: da € 100 a € 15 per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va da € 60 a € 10.

 

Cordialmente

 

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