D.M. 3 settembre 2021 (Decreto Minicodice)

Entrata in vigore: 29 ottobre 2022

Il decreto stabilisce criteri semplificati per la Valutazione del Rischio di Incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, che sono quelli ubicati in attività non soggette ai controlli dei VVF (CPI), aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2;
  • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per questi luoghi di lavoro, la Valutazione del Rischio Incendio deve essere redatta con i criteri semplificati indicati nel D.M. 03/09/2022 (Minicodice).

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal D.Lgs 81/2008 smi (art. 29 com. 3) ossia in caso di modifiche del processo produttivo, della organizzazione del lavoro e della evoluzione della tecnica.

SIDEL INGEGNERIA è in grado di offrirvi la necessaria consulenza in materia, al fine di ottemperare alle nuove disposizioni normative.

 

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