
D.M. 2 settembre 2021 (Decreto GSA = Gestione Sicurezza Antincendio)
Entrata in vigore: 4 ottobre 2022
Il Decreto Ministeriale stabilisce quanto segue:
- Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
È compito del datore di lavoro predisporre un Piano di Emergenza per i seguenti luoghi di lavoro:- con almeno dieci lavoratori (condizione già prevista dal 10/03/98);
- rientranti nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (condizione già prevista dal 10/03/98) – attività soggette ai controlli dei VVF (CPI).
- con più di cinquanta persone contemporaneamente, indipendentemente dal numero dei lavoratori (nuova condizione).
- Registro dei controlli
Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare appositi corsi di formazione e relativi corsi di aggiornamento che andranno ripetuti almeno ogni cinque anni.
Come nella precedente normativa, sono presenti tre livelli di rischio:- Livello 1 (ex rischio basso)
- Livello 2 (ex rischio medio)
- Livello 3 (ex rischio elevato)
