D.M. 2 settembre 2021 (Decreto GSA = Gestione Sicurezza Antincendio)

Entrata in vigore: 4 ottobre 2022

Il Decreto Ministeriale stabilisce quanto segue:

  1. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
    È compito del datore di lavoro predisporre un Piano di Emergenza per i seguenti luoghi di lavoro:
    1. con almeno dieci lavoratori (condizione già prevista dal 10/03/98);
    2. rientranti nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (condizione già prevista dal 10/03/98) – attività soggette ai controlli dei VVF (CPI).
    3. con più di cinquanta persone contemporaneamente, indipendentemente dal numero dei lavoratori (nuova condizione).
  2. Registro dei controlli
    Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare appositi corsi di formazione e relativi corsi di aggiornamento che andranno ripetuti almeno ogni cinque anni.
    Come nella precedente normativa, sono presenti tre livelli di rischio:
    1. Livello 1 (ex rischio basso)
    2. Livello 2 (ex rischio medio)
    3. Livello 3 (ex rischio elevato)
    I corsi di tutti i livelli di rischio prevederanno una parte pratica.
 

CONTATTACI

Contattate SIDEL INGEGNERIA per richiedere
ulteriori informazioni.