24 marzo 2022

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Entrata in vigore: 25 marzo 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022) Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

Di seguito le principali novità introdotte:

  • Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
    È istituita una Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni.
  • Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19 a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
  • Isolamento e autosorveglianza. Le modalità attuative di isolamento e autosorveglianza sono dettate con Circolare del Ministero della Salute. Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
    La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento. Dal 1° aprile 2022 non si applicherà più la quarantena preventiva in caso di contatti stretti, ma solo l’autosorveglianza che comporta fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
  • Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine). Fino al 30 aprile 2022
      è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2 nei seguenti casi:
      • per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico (quali aeromobili, navi, traghetti, treni, autobus, mezzi di trasporto scolastico, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale);
      • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie con finalità turistico-commerciale:
      • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
      è fatto obbligo di indossare mascherine (le mascherine chirurgiche sono considerate DPI) nei seguenti casi:
      • in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private. L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi
      • in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, ad eccezione del momento del ballo
      Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
      1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
      2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
      3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
  • Accesso al luogo di lavoro. Secondo le nuove disposizioni, già dal 25 marzo 2022 e fino al prossimo 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, tutti i lavoratori, compresi gli over 50, sono tenuti a possedere ed esibire su richiesta una certificazione verde COVID-19 base, vale a dire un green pass rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone. Restano in vigore gli obblighi vaccinali a carico di alcune professioni come di seguito specificato.

  • Certificazioni verdi covid-19 (c.d. Green pass).
        Dal 1° al 30 aprile 2022 l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito ai soggetti in possesso del green pass base (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o test)
        • mense e catering continuativo su base contrattuale;
        • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
        • concorsi pubblici;
        • corsi di formazione pubblici e privati,
        • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
        • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto
        • mezzi di trasporto
        Dal 1° al 30 aprile 2022 l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione)
        • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso
        • convegni e congressi;
        • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
        • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
        • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
        • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
        • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
      • Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
      • Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale si applica alle seguenti categorie: personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché' al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
      • Scuola. In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati:
        • Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
        • È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
        • Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°
        • Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
        • Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
        • Obbligo vaccinale del personale. Fino al 15 giugno 2022 resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.
        • Gestione dei casi di positività

          Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
          In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
          Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
          In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
          L’isolamento e la didattica digitale integrata
          Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
          Personale Covid
          Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.
      • MUSEI E MOSTRE
        Si vuole sottolineare che nella nuova rimodulazione dell'art 9-bis.1 (attività con obbligo di green pass) non sono riportati più i musei, che quindi sarebbero da considerare "liberi".
        Per confermare la cosa, si ritiene sia comunque meglio attendere la pubblicazione della tabella con le attività consentite aggiornata al DL del 24/03/2022. La tabella è consultabile sul sito del Governo al seguente link
        https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

        PROTOCOLLI ANTI-CONTAGIO
        Al momento non è stata indicata la decadenza dei Protocolli anti-contagio nei luoghi di lavoro; si rimane in attesa di eventuali disposizioni specifiche che ne modifichino l’attuazione o la definitiva abrogazione.
        CONFINDUSTRIA riporta che, anche nel nuovo impianto, i protocolli di sicurezza anti contagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive, sebbene non sia ancora stato chiarito in modo inequivoco se la loro applicazione resterà prescritta dalla legge come condizione per lo svolgimento dell’attività di impresa oppure no.
        Le indicazioni di Confindustria, considerato anche che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio da Covid-19 non è ancora venuto meno, sono di continuare ad applicare i protocolli, quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori come previsto dall'art 29-Bis del D.L. 23/2020 convertito in Legge dalla L. 5/6/2020 n. 40.

  • Decreto Legge del 24 marzo 2022 n.24
     

    CONTATTACI

    Contattate SIDEL INGEGNERIA per richiedere
    ulteriori informazioni.