19 marzo 2020

DECRETO CURA ITALIA

Entrata in vigore: 17 marzo 2020

A seguito della pubblicazione del Decreto di cui all’oggetto all’art.113 che si riporta sono previste le seguenti deroghe ambientali.

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

  1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
    1. presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
    2. presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
    3. presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49; (REGISTRO AEE)
    4. versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Ad oggi NON sono prorogate (solo per aziende soggette), la cui scadenza rimane al 30/04/2019:

  • La scadenza della presentazione del REPORT AIA;
  • invio dichiarazione EPRTR;
  • versamento diritti iscrizione anno 2020 art.216 D. Lgs. 152/2006 (operazioni recupero rifiuti non pericolosi).
 

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