Approfondiamo i seguenti argomenti per mantenere la tua impresa informata.
FORMAZIONE ALIMENTARISTI
Il 6 agosto 2025 il Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche La Legge Regionale dell’Emilia-Romagna del 25 luglio 2025 ha abrogato la Legge Regionale n. 11/2003.
Decade pertanto, in regione, l’obbligo di accreditamento da parte delle AUSL dei corsi di formazione in tema di sicurezza alimentare.
L’OSA (Operatore del Settore Alimentare) diventa il responsabile della formazione degli operatori all’interno della propria realtà aziendale, in ottemperanza al Regolamento (CE) 852/2004. Non possono essergli imposti obblighi dall’esterno, se non il rispetto del contenuto dei Regolamenti medesimi che deve essere verificato dalle Autorità competenti locali in materia.
L’OSA, come responsabile della formazione e addestramento del personale addetto alla manipolazione di alimenti, deve:
- organizzare i corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene alimentare e HACCP per tutti gli addetti alla manipolazione degli alimenti, modulati in base al tipo di attività e di lavorazioni specifiche effettuate. L’OSA stabilisce durata, contenuti, periodicità di aggiornamento e modalità dei corsi di formazione, senza vincoli prestabiliti dalla Regione e può avvalersi di consulenti esterni;
- conservare documentazione tracciabile (manuale HACCP, registri, attestati) per dimostrare, in sede di controllo, la corretta applicazione delle misure igienico-sanitarie e l’efficacia della formazione.
L’offerta formativa di Sidel comprende corsi alimentaristi di prima formazione e aggiornamento, con programmi mirati a fornire competenze teoriche e pratiche, in ottemperanza al Regolamento (CE) 852/2004.Riguardo agli alimenti senza glutine, la formazione specifica permane a carico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL e dell’Associazione riconosciuta AIC Emilia-Romagna APS. I corsi devono essere erogati periodicamente, sia in presenza che in modalità FAD.
LASER – Il rischio laser nei luoghi di lavoro
Il 3 luglio 2025 l’INAIL ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026, I dispositivi laser sono diffusi in molteplici settori produttivi e di servizi: dalla medicina all’industria, dalle telecomunicazioni ai centri estetici.
La normativa vigente stabilisce che ogni apparecchio laser sia classificato secondo la sua classe di pericolosità e sia provvisto di relativa documentazione tecnica che ne descriva le caratteristiche, tra cui la lunghezza d’onda, la potenza, il tipo di emissione e le modalità operative previste dal manuale d’uso.
L’esposizione ai fasci laser può provocare danni alla cute e agli occhi, di gravità variabile a seconda della lunghezza d’onda, del tempo di esposizione e dell’intensità del fascio emissivo.
Il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008 tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale. L’art. 216 prescrive che nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
Qualora vengano utilizzati laser delle classi 3 o 4 il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un Tecnico/Addetto Sicurezza Laser (TSL/ASL), dotato di formazione adeguata.
Le misure di sicurezza devono comprendere la delimitazione delle aree operative, l’installazione di schermi protettivi, la regolamentazione dei tempi di utilizzo del laser, procedure per il mantenimento in efficienza del dispositivo e verifica periodica del suo manuale d’uso.
È essenziale che l’uso dei laser sia in capo solo a personale formato, che le caratteristiche tecniche del laser siano ben documentate e che sia garantita la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa.
Sidel Ingegneria può offrire la adeguata consulenza al riguardo, fornendo anche la figura del TSL/ASL.
RIFIUTI
A partire dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026, saranno obbligati ad iscriversi al RENTRI tutti i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.
Dal 18 settembre 2025 sono operative nuove funzionalità nella piattaforma RENTRI e nell’app “RENTRI FIR Digitale”, sia per gli Enti pubblici che per gli altri operatori, sviluppate per rispondere in modo più efficace alle esigenze delle diverse tipologie di utenti.
Oltre al tema RENTRI, si segnala che il recente DL 116/2025 ha introdotto sanzioni ambientali più severe.
In particolare:
- sono aumentati gli importi delle sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di registrazione o compila in modo scorretto i documenti;
- le sanzioni colpiscono anche i ritardi e la mancata trasmissione digitale dei dati al RENTRI;
- cresce la responsabilità diretta dei produttori di rifiuti nel garantire la tracciabilità completa.
Sidel Ingegneria può supportare la tua azienda a verificare la gestione aziendale dei rifiuti: obbligo iscrizione al RENTRI, classificazione rifiuti, deposito temporaneo, formulari, tracciabilità.
GRAZIE A FARETE 2025
Siamo tornati da FARETE 2025 con un bilancio estremamente positivo.
La fiera ci ha dato l’opportunità di confrontarci con diverse aziende, raccogliere nuovi spunti e osservare da vicino le dinamiche che plasmano l’attuale panorama produttivo. Momenti di networking e workshop tematici hanno arricchito significativamente la nostra esperienza.
Un ringraziamento particolare a Confindustria Emilia Area Centro per aver creato, ancora una volta, un format impeccabile e fondamentale per il potenziamento delle sinergie sul territorio.
Per Sidel Ingegneria, FARETE 2025 ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso di rafforzamento delle relazioni con il territorio e di apertura a nuove, stimolanti collaborazioni.
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