Approfondiamo i seguenti argomenti per mantenere la tua impresa informata.
RENTRI
Dal 13 febbraio 2025, i soggetti obbligati al primo scaglione di iscrizione al RENTRI devono essere registrati sul portale. Tra questi rientrano:
- impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
- trasportatori e intermediari di rifiuti,
- imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.
Da questa data, tali soggetti devono gestire i registri di carico e scarico esclusivamente in formato digitale, utilizzando i servizi di supporto del RENTRI o sistemi gestionali interoperabili.
Per tutti gli altri soggetti non obbligati all’iscrizione nel primo scaglione, è necessario adottare i nuovi modelli di registri di carico e scarico stampabili dal sito RENTRI, che devono essere vidimati presso la Camera di Commercio.
Inoltre, dal 13 febbraio 2025, tutti gli operatori, compresi quelli non iscritti, devono utilizzare i nuovi modelli di formulari di identificazione dei rifiuti, emessi e vidimati digitalmente dal portale RENTRI previa semplice registrazione.
Sidel Ingegneria offre un servizio completo per la gestione digitale dei rifiuti tramite una piattaforma in cloud interoperabile con il RENTRI. Il servizio include l’assistenza, la conservazione digitale dei dati e la presentazione della denuncia annuale dei rifiuti MUD.
SORVEGLIANZA SANITARIA
MODIFICHE INTRODOTTE AL D.LGS. 81/08 DAL DECRETO LAVORO
La legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” ha introdotto alcune novità in merito alla sorveglianza sanitaria, che sono in vigore dal 12 gennaio 2025.
Visita medica preventiva. Si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione
Visita medica alla ripresa dopo assenza superiore a 60 giorni. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
USO DEI LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O SEMISOTTERANEI
È consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. 81(08, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei ,prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali.
Il datore di lavoro comunica, tramite posta elettronica certificata, al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali. Si allega fac-simile di comunicazione.
INAIL – Bando ISI 2024
Pubblicate le date per la compilazione delle domande di partecipazione al Bando
Dal 14 aprile 2025 fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2025 sarà aperta la procedura informatica per la compilazione online della domanda relativa al Bando ISI 2024 per attività di prevenzione e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Entro il 16 maggio 2025 il calendario sarà aggiornato con le date di pubblicazione delle regole tecniche per l’inoltro della domanda online e dell’apertura dello sportello informatico.
In vista di tali scadenze, si ricorda che:
- l’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’Asse 1.1, tipologia di intervento d), agli enti del terzo settore;
- l’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale, calcolato sull’ammontare delle spese ammissibili, sostenute e documentate, al netto dell’Iva, fino ad un massimo dell’80%.
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione, seguendo le istruzioni contenute negli Avvisi regionali/provinciali.
Richiedi una consulenza personalizzata per la tua azienda.