Nuova edizione ISO 9001: ecco cosa c’è da sapere
La nuova ISO 9001:2026 dal 16 settembre 2026, rappresenterà il prossimo riferimento internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità, sostituendo l’attuale ISO 9001:2015.
Per le organizzazioni certificate, non si tratta semplicemente di aggiornare alcuni documenti, ma è il momento di evolvere il Sistema di Gestione.
Cosa cambia per le organizzazioni
La revisione riflette le trasformazioni che negli ultimi anni hanno ridisegnato il modo di lavorare delle organizzazioni: nuovi modelli di business, digitalizzazione, esigenze diverse di clienti e stakeholder, maggiore centralità della gestione del rischio e della capacità di adattamento.
Tra i temi di rilievo spicca il cambiamento climatico: con l’Amendment 1:2024 le organizzazioni sono già tenute a valutare se rappresenti un aspetto significativo per il proprio Sistema di Gestione, tenendo conto delle esigenze delle parti interessate.
Una piccola guida per prepararti al meglio
- Valuta le differenze tra ISO 9001:2015 e nuova edizione;
- Valuta l’impatto dei nuovi requisiti sul proprio Sistema di Gestione;
- Verifica l’adeguatezza del contesto, dei rischi, delle opportunità e dei processi;
- Riesamina obiettivi e indicatori di performance; pianificare per tempo le attività necessarie alla transizione.
E le certificazioni attuali?
La pubblicazione della nuova norma non rende automaticamente non valide le certificazioni ISO 9001:2015: tempi e modalità della transizione saranno definiti secondo le disposizioni applicabili e comunicati da Organismi ed enti certificati. Per questo è importante mantenere un confronto costante con il proprio Ente di Certificazione.
Più che un adempimento, ogni revisione normativa è un’occasione per rafforzare l’efficacia del Sistema di Gestione e il suo contributo alle performance aziendali: la sfida vera non è adeguarsi, ma cogliere l’evoluzione per rendere il sistema più dinamico e integrato nella strategia dell’organizzazione.
Trasferte all’estero: gestione dei rischi per i lavoratori
Ogni trasferta all’estero va valutata caso per caso, non sulla base delle sole condizioni generali del Paese. Destinazione, spostamenti, attività svolte, durata del soggiorno e possibili emergenze sono elementi che l’azienda deve considerare nella valutazione dei rischi. La sicurezza va monitorata per tutta la durata del viaggio, aggiornando le informazioni al variare del contesto locale e predisponendo in anticipo procedure e contatti utili in caso di necessità.
Realtà virtuale e sicurezza: nuove regole per l’addestramento
La formazione sulla sicurezza si apre sempre più alla realtà virtuale. La Legge n. 34/2026 ha modificato l’art. 37 del D.lgs. 81/2008, consentendo l’uso di simulazioni in ambiente reale o virtuale per l’addestramento dei lavoratori. Questi strumenti immersivi aiutano a riconoscere i rischi e a provare le procedure in condizioni controllate, ma restano complementari, non sostitutivi, agli obblighi formativi e pratici previsti dalla legge.
Formazione sicurezza: efficacia oltre le ore e gli attestati
Un corso e un attestato non bastano a garantire una formazione realmente efficace. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 richiede infatti di verificarne l’efficacia direttamente sul campo, anche attraverso l’analisi di infortuni e mancati infortuni, questionari e checklist osservazionali. L’obiettivo per il datore di lavoro è capire se quanto appreso si traduce davvero in comportamenti e procedure sicure, intervenendo tempestivamente dove emergono criticità.
PAS 24000 – Verso un nuovo riconoscimento nazionale
Il riconoscimento della PAS 24000:2022 negli appalti pubblici è sempre più concreto: diverse stazioni appaltanti (tra cui Roma Capitale, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, il Comune di Afragola e l’ASL Napoli 1 Centro) ne hanno confermato l’equivalenza alla SA8000 ai fini dei punteggi premiali legati alla tutela del personale, inserendola in alcuni casi direttamente tra i criteri di valutazione.
Il principio è chiaro: conta il contenuto sostanziale dello schema di certificazione, non la sua denominazione.
A questo si aggiungono concrete opportunità di finanziamento: nello specifico nella nostra regione la Camera di Commercio dell’Emilia stanzia 500.000 € con il Bando Certificazioni ESG 2026 (contributo del 50%, fino a 14.000 €, domande dal 17 al 29 settembre 2026).
Per le organizzazioni, la PAS 24000 diventa così uno strumento concreto per rendere verificabile l’impegno su diritti umani e gestione responsabile della filiera, con un vantaggio competitivo anche nell’accesso al mercato pubblico.
Protezione dalle scariche atmosferiche e impianto di messa a terra
Con l’intensificarsi di fenomeni atmosferici violenti e improvvisi diventa determinante essere preparati e pronti per alcuni rischi correlati. Primo tra tutti il rischio di fulminazione.
Il D.Lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro di valutare il rischio derivante dalle scariche atmosferiche.
La valutazione, effettuata secondo la CEI EN IEC 62305, deve stabilire se la struttura risulta adeguatamente protetta o se è necessario adottare un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS).
Se risulta necessario implementare l’impianto di protezione, tale impianto deve essere immatricolato sul portale CIVA dell’INAIL e, successivamente, sottoposto alle verifiche periodiche previste dal D.P.R. 462/2001.
Per effettuare l’immatricolazione è necessario disporre della Dichiarazione di Conformità(Di.Co.) dell’impianto, rilasciata dall’impresa installatrice.
Se la dichiarazione non è più reperibile?
Per gli impianti esistenti può accadere che la Dichiarazione di Conformità non sia disponibile o non sia più reperibile.
Per gli impianti realizzati prima del 2008, è possibile predisporre un documento sostitutivo alla Dichiarazione di Conformità che prende il nome di Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra
Una volta immatricolato l’impianto elettrico di messa a terra sul portale CIVA dell’INAIL, il Datore di Lavoro deve provvedere alla verifica periodica dell’impianto ai sensi del D.P.R. 462/2001:
- Ogni 2 ANNI → cantieri, locali ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
- Ogni 5 ANNI → tutti gli impianti non ricadenti nel caso precedente.
La verifica viene effettuata da ASL/ARPA o da un Organismo abilitato, con rilascio del relativo verbale.
Cosa occorre controllare nella tua azienda
- Presenza della valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche
- Se necessario impianto LPS
- Immatricolazione dell’impianto elettrico di messa a terra sul portale INAIL CIVA
- Accertarsi che la verifica periodica dell’impianto elettrico di messa sia in corso di validità.
In Sidel Ingegneria possiamo supportarti nella valutazione del rischio di fulminazione e nella denuncia dell’impianto elettrico di messa a terra nel portale CIVA INAL.
Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto del Xfir
Il degrado è una condizione diversa dall’indisponibilità vera e propria e, soprattutto, non richiede la pubblicazione di alcun avviso ufficiale.
Il disservizio si riconosce direttamente dalle evidenze restituite dal sistema: codici e messaggi di errore delle API o dell’area riservata del portale e dell’app FIR.
Con il Decreto Direttoriale n.254 del 09 settembre 2026 sono state approvate le modalità operative da adottare in tali situazioni.
Modifiche al decreto Controllo impianti e attrezzature antincendio
Nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026 è stata pubblicata una modifica al decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, relativo ai tecnici manutentori di impianti e attrezzature antincendio.
In particolare, è stato introdotto l’art. 6-bis (Disposizioni transitorie) che stabilisce che, a decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti entro il 25 settembre, possono continuare a eseguire regolarmente gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, fino al 31/03/2027.
In sostanza, dal 25 settembre 2026 la manutenzione dei presidi antincendio potrà essere svolta esclusivamente da tecnici in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal D.M. 1° settembre 2021 o in possesso del Nulla Osta Transitorio (NOT)
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