Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema digitale introdotto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la gestione dei rifiuti.
A partire dal 13/02/2025 ed entro il 13/02/2026, con finestre temporali di iscrizione differenti a seconda della tipologia e delle dimensioni aziendali, il RENTRI ha sostituito i vecchi registri cartacei di carico-scarico rifiuti e i modelli di formulari di trasporto dei rifiuti, tramite una piattaforma informatica.
Dal 13/02/2026 l’unica modalità prevista per la tenuta del registro è quella digitale, tramite il RENTRI o sistemi gestionali interoperabili con il RENTRI.
Per quanto riguarda il formulario, invece, il DL Milleproroghe 2026, convertito nella Legge n. 26/2026, ha previsto il doppio regime transitorio digitale-cartaceo del formulario di identificazione dei rifiuti fino al 15 settembre 2026.
Sidel Ingegneria ha predisposto una piccola guida, utile per la corretta gestione degli adempimenti previsti dal RENTRI.
Leggi l’articolo fino alla fine per conoscere uno strumento “firmato” Sidel Ingegneria che può aiutarti in modo concreto nella gestione del RENTRI.
Cos’è il RENTRI
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema digitale che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto per sostituire progressivamente la gestione cartacea di due strumenti storici della normativa ambientale: il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
L’obiettivo è quello di garantire una tracciabilità dei rifiuti in tempo reale, ridurre gli errori materiali e le frodi, e semplificare i controlli da parte degli enti competenti.
Proroga RENTRI
Il 13 febbraio 2026 avrebbe dovuto rappresentare la data di avvio definitivo del FIR digitale per tutti i soggetti iscritti al RENTRI, con il completamento dell’ultimo scaglione di iscrizioni obbligatorie. È la data in cui il sistema sarebbe dovuto entrare a pieno regime, per tutti gli adempimenti previsti.
La Legge n. 26/2026 di conversione del Decreto Milleproroghe, in vigore dal 1° marzo 2026, ha previsto quanto segue:
Formulario cartaceo ancora utilizzabile fino al 15 settembre 2026.
Fino al 15 settembre 2026, le imprese possono scegliere, in alternativa al FIR digitale, di continuare a emettere il formulario in formato cartaceo (nel nuovo modello vidimato).
Alcune sanzioni sospese fino al 15 settembre 2026.
Le sanzioni per omessa, incompleta o mancata trasmissione dei dati dei formulari digitali al RENTRI non si applicano fino al 15 settembre 2026. Restano invece pienamente valide le altre sanzioni previste dalla normativa (ad esempio quelle per mancata iscrizione).
È importante non fraintendere la portata della proroga: non tocca l’obbligo di iscrizione al RENTRI, che resta confermato secondo il calendario originario, ma riguarda esclusivamente le modalità di gestione del formulario e la decorrenza delle sanzioni collegate. Chi è obbligato ad essere iscritto al RENTRI, deve comunque operare nel sistema; può solo scegliere, fino al 15 settembre 2026, se emettere il xFIR cartaceo o emettere il xFIR digitale.
Una regola pratica introdotta dal RENTRI e confermata in questa fase di transizione riguarda la coerenza di filiera: è chi emette il FIR a determinare il formato (cartaceo o digitale) che tutta la filiera dovrà utilizzare. Se il produttore emette il formulario in digitale, anche trasportatore e destinatario devono gestirlo in digitale; se lo emette in cartaceo, tutta la filiera segue lo stesso formato.
Dal 16 settembre 2026, salvo ulteriori interventi normativi, il xFIR digitale diventerà obbligatorio per tutti i soggetti iscritti al RENTRI.
Le scadenze del RENTRI: la tabella riepilogativa
Il calendario di attuazione del RENTRI si è sviluppato per scaglioni successivi, differenziati principalmente in base al numero di dipendenti e alla tipologia di attività. Ecco una sintesi delle tappe già trascorse e di quelle ancora da affrontare.
| Data | Adempimento | Soggetti interessati | Termine adempimento |
| 15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025 | Primo scaglione di soggetti obbligati all’iscrizione | Impianti di recupero/smaltimento, trasportatori, intermediari e imprese produttrici con più di 50 dipendenti | 13 febbraio 2025 |
| 15 giugno 2025 – 14 agosto 2025 | Secondo scaglione di soggetti obbligati all’iscrizione | Enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi (derivanti da attività industriali/artigianali) con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50 | 14 agosto 2025 |
| 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 | Terzo scaglione di soggetti obbligati all’iscrizione | Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10. | 13 febbraio 2026 |
| 13 Febbraio 2026 | Termine originario per l’obbligo esclusivo del FIR | Tutti i soggetti iscritti | Prorogato al 15 settembre 2026 (proroga ufficiale dal 1 marzo 2026) |
| 1 Marzo 2026 | Entrata in vigore della legge di conversione Milleproroghe | Tutti i soggetti iscritti | |
| 15 settembre 2026 | Obbligo del FIR digitale e fine del doppio regime transitorio digitale-cartaceo | Tutti i soggetti iscritti | Da verificare eventuali ulteriori proroghe |
Chi è coinvolto: i soggetti obbligati
L’obbligo di iscrizione al RENTRI non riguarda un’unica categoria di operatori, ma un ventaglio piuttosto ampio di soggetti della filiera dei rifiuti:
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti (con alcune esenzioni specifiche, ad esempio per determinati codici EER legati ad attività sanitarie minori);
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, se derivanti da lavorazioni industriali/artigianali, da attività di recupero e smaltimento, o da trattamento acque e fanghi;
- Enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti (recupero e smaltimento);
- Trasportatori professionali di rifiuti (conto proprio e conto terzi);
- Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, anche senza detenzione;
- Consorzi costituiti per il recupero e il riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti;
- Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o superano determinate soglie di fatturato.
Restano invece esonerati dall’iscrizione (pur non essendo esonerati dagli obblighi di tracciabilità in generale – utilizzo dei nuovo modelli di formulario di trasporto dei rifiuti)
- I soggetti che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi al di fuori delle categorie sopra indicate
- Professionisti non organizzati in forma d’impresa.
Va sottolineato che l’elenco dei soggetti obbligati all’iscrizione non ha subito modifiche dalla Legge di conversione del Decreto Milleproroghe: il Milleproroghe è intervenuto solo sulle tempistiche operative del formulario digitale e sul regime sanzionatorio collegato, lasciando invariati i soggetti obbligati ad iscriversi.
La conservazione digitale dei documenti RENTRI
Uno degli aspetti spesso sottovalutati dalle imprese riguarda la conservazione dei documenti dopo la loro emissione.
Il passaggio al digitale non significa solo compilare documenti su supporti digitali; significa anche conservare correttamente, nel tempo, i registri di carico e scarico e i FIR digitali, in modo che restino validi, integri e opponibili a terzi (comprese le autorità di controllo) per tutto il periodo previsto dalla normativa.
Il RENTRI prevede la conservazione digitale ma la piattaforma RENTRI non effettua la conservazione digitale.
La conservazione digitale a norma è disciplinata dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dalle relative regole tecniche AgID: è un processo che garantisce l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici nel tempo, tramite l’apposizione di firme digitali, marche temporali e l’affidamento a un sistema di conservazione certificato.
Per le aziende, questo si traduce in scelte organizzative concrete: capire quali documenti vanno conservati, per quanto tempo, con quali strumenti tecnici, e come integrare questo processo con eventuali software gestionali già in uso, al fine di evitare il rischio di sanzioni per irregolarità documentali.
È un tema che richiede competenze specifiche in materia di gestione documentale digitale.
Formulario RENTRI: la gestione del FIR
La gestione del FIR è uno degli aspetti che ha subito le ultime modifiche dal decreto.
Il decreto Milleproroghe ha prorogato al 15 settembre 2026 l’utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato cartaceo, in alternativa a quello digitale.
Fino a questa data, le imprese possono continuare a compilare il modello cartaceo, dando avvio a una fase di convivenza tra le due modalità, fase in cui ci troviamo ora.
A partire dal 16 settembre 2026 questo periodo di doppio regime cartaceo-digitale terminerà e tutti i soggetti iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il FIR digitale.
Riassumendo, evidenziamo che:
- fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
- le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
Come può essere compilato?
Il xfir digitale può essere compilato attraverso i sistemi gestionali interoperabili con il RENTRI, tramite i servizi gratuiti del RENTRI o utilizzando l’app dedicata disponibile anche su smartphone e tablet.
Cosa può fare Sidel Ingegneria e per te?
Oltre al supporto in tutte gli adempimenti connessi al RENTRI, Sidel Ingegneria offre alle Aziende un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI che garantisce alle Aziende di ottemperare a tutti gli adempimenti, incluso il servizio di Conservazione digitale dei dati.
Chiedi a Sidel Ingegneria
Qual è la differenza tra RENTRI e albo gestori ambientali?
Sono due cose diverse: l’Albo nazionale Gestori Ambientali è l’ente che autorizza le imprese a operare nel settore rifiuti (autorizzazione al trasporto) Il RENTRI è il sistema informativo digitale del Ministero dell’Ambiente, che ha come scopo la gestione “amministrativa” della tracciabilità dei rifiuti.
Chi ha la categoria 2 bis e obbligato ad iscriversi al RENTRI?
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (iscritte all’Albo nella categoria 2-bis) sono escluse dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Tuttavia, l’esenzione decade se trasporti rifiuti pericolosi o se rientri in altre categorie che ti impongono l’iscrizione in quanto produttore iniziale di rifiuti speciali.
Come può una piattaforma digitale migliorare la gestione quotidiana dell’impianto?
Un software digitale interoperabile con il RENTRI centralizza registri e FIR in un unico sistema, riducendo errori manuali e tempi di compilazione. Offre l’aggiornamento dei dati in tempo reale, alert sulle scadenze e conservazione digitale a norma dei documenti, semplificando i controlli e riducendo il rischio di sanzioni.

