Per rimanere informati – Focus per le aziende di Marzo 2026

Marzo è un mese di cambiamenti e, come sempre, noi di SIDEL Ingegneria siamo al fianco della tua azienda.  Leggi l’articolo per scoprire quelle più importanti di Marzo.

RENTRI – Contributo annuale

Entro il 30 aprile 2026 occorre versare il contributo annuale RENTRI, per mantenere attiva l’iscrizione.
Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, è pari a:

  • € 60 per ogni unità locale:
    • per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
    • trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
    • soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,
    • intermediari a prescindere dal numero dei dipendenti,
    • per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
  • € 30 per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • € 10 per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati

Il pagamento del contributo annuale deve essere effettuato esclusivamente tramite l’area riservata RENTRI, utilizzando la funzione: “Pratiche / Contributo annuale”.

Per i soggetti che avevano l’obbligo di iscriversi nel terzo scaglione (iscrizione dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026), se gli stessi hanno effettuato il pagamento del contributo dal 01/01/2026 in avanti, il contributo versato coprirà l’intera annualità 2026, senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile 2027.

Nel caso invece essi abbiano effettuato il pagamento del contributo entro il 31 dicembre 2025 si considerano adempienti all’obbligo contributivo solamente per l’anno 2025 e, di conseguenza, entro il 30 aprile 2026 dovranno versare il contributo relativo all’annualità 2026.

RENTRI – Doppio binario FIR digitale e cartaceo fino al 15/09/2026

A seguito della conversione in Legge (Legge n. 26 del 27 febbraio 2026) del D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025 (cosiddetto Decreto milleproroghe), a partire dal 01 marzo 2026 viene disposto quanto segue:

  • fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
  • le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

Si rammenta che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera.
In particolare:

  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

In SIDEL Ingegneria abbiamo un gestionale che può essere integrato al RENTRI in modo da facilitare la gestione.

MUD 2026 – Scadenza 03/07/2026

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.53 del 5 marzo 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.

Sidel Ingegneria può offrire la necessaria consulenza al riguardo.

Bando ISI INAIL 2025/2026 – Pubblicate le date per la presentazione della domanda

Dal 13 aprile alle 18:00 del 28 maggio 2026 sarà aperta la procedura informatica per la compilazione online della domanda relativa al Bando ISI INAIL per attività di prevenzione e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica

Hai domande sul BANDO ISI INAIL?

Troverai le risposte al WEBINAR gratuito che organizziamo insieme a Confindustria Emilia Area Centro, Innova Finance Srl e ICIM Group Spa.

Si terrà il 30 marzo 2026 dalle 11:00 alle 12:30.

Lavoro notturno – Lavori usuranti: comunicazioni obbligatorie annuali

Scade il 31 marzo 2026 il termine entro cui effettuare la comunicazione obbligatoria delle attività usuranti, compreso il lavoro notturno, svolte nel 2025.

Aziende interessate alla comunicazione

Tutte le aziende che occupano dipendenti che hanno svolto, nel corso del 2025, attività che la legge riconosce come “usuranti ” e per le quali il lavoratore ha il diritto a chiedere un trattamento pensionistico anticipato.

Per effettuare la comunicazione è necessario:

  • Autenticarsi su Cliclavoro, il portale Servizi Lavoro, tramite SPID;
  • Compilare on line il modello “LAV_US”.

Richiedi una consulenza personalizzata per la tua azienda.

Valutazione Rischio Arco Elettrico (CEI 78-25)

La valutazione del rischio da arco elettrico (Arc Flash) rientra tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, in particolare dall’art. 80, che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi di natura elettrica cui possono essere esposti i lavoratori.

La nuova normativa tecnica CEI 78-25:2025, entrata in vigore il 1° settembre 2025, colma un vuoto normativo, fornendo criteri oggettivi per la stima del calore radiante generato da un arco elettrico (Arc Flash). Tale documento fornisce la metodologia per il calcolo dell’energia dell’arco, dell’energia incidente, delle distanze di sicurezza e per la scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei alla protezione dall’arco elettrico.
L’applicazione pratica della norma CEI 78-25 è strettamente legata alla norma “madre” sulla sicurezza elettrica, la CEI 11-27. La precedente edizione della CEI 11-27 (2021) resta applicabile solo fino al 29 maggio 2026; dopo tale data entrerà in vigore in via definitiva la CEI 11-27:2025 e la versione del 2021 non sarà più utilizzabile.

Le due norme sopracitate risultano pertanto complementari per la valutazione del rischio elettrico, in quanto la CEI 78-25 supporta la valutazione tecnica del rischio da arco elettrico, mentre la CEI 11-27 disciplina la gestione operativa durante l’esecuzione dei lavori elettrici.

Le aziende che non avranno aggiornato le proprie procedure e la valutazione del rischio secondo i nuovi criteri (incluso il richiamo esplicito alla CEI 78-25 per l’arco elettrico) risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi dell’art. 80 del D.Lgs. 81/08.
Sidel Ingegneria può offrire la necessaria consulenza al riguardo.