La Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (cosiddetto Decreto Lavoro) ed è entrata in vigore il 31/12/2025.
Il Decreto Lavoro era stato oggetto della nostra newsletter di novembre 2025.
Di seguito si riportano le principali modifiche apportate dalla Legge 198/2025 al DL 159/2025.
FORMAZIONE SICUREZZA ENTRO 30 GIORNI
Imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
La legge di conversione ha inserito l’art. 1-bis “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’art. 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 81/08 si concludono entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro).
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico (richiamato dall’art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione (cioè, dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore), non dalla stipula del contratto con l’agenzia.
BADGE DI CANTIERE
L’aggiornamento dell’art. 3 “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti” prevede l’introduzione del badge/tessera di riconoscimento in formato digitale per i lavoratori impiegati nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato: l’avvio è previsto nei cantieri edili e la possibilità di estensione ad ulteriori ambiti è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 198/2025 (entro 01/03/2026). Le modalità attuative di rilascio del badge saranno individuate con decreto apposito del Ministro del lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 198/2025 (entro 01/03/2026).
CULTURA DELLA PREVENZIONE
RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E TRACCIAMENTO DEI MANCATI INFORTUNI
La legge 198 ha confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss); in conversione è stato aggiunto che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e che tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Si ricorda che, come indicato nell’art. 15 del DL 159/2025, le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
PREVENZIONE DI MOLESTIE E VIOLENZE NEI LUOGHI DI LAVORO
A seguito della conversione in Legge del Decreto Lavoro 159/2025, la prevenzione di molestie e violenze entra ufficialmente tra le misure generali di tutela, previste dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08, che il datore di lavoro è tenuto a programmare, organizzare ed attuare nei confronti di tutti i lavoratori.
La norma non introduce un elenco prescrittivo di adempimenti al riguardo, ma rafforza il principio secondo cui tale rischio deve essere valutato e gestito all’interno del sistema di prevenzione aziendale. Questo comporta la necessità di dimostrare di aver valutato il contesto lavorativo e di aver adottato adeguate misure preventive.
Occorre pertanto che ciascuna Azienda provveda a:
- integrare la valutazione dei rischi con riferimento a molestie e violenze e aggressioni, in coerenza con l’art. 15 del D.Lgs. 81/2008;
- programmare misure organizzative, procedurali e formative finalizzate alla prevenzione e alla gestione di tale rischio.
Sidel Ingegneria offre la necessaria consulenza al riguardo, consentendo alle Aziende non solo di rispettare gli obblighi normativi, ma anche di rafforzare la tutela dei propri lavoratori.
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