Per rimanere informati – Focus per le aziende di Gennaio 2026

Approfondiamo i seguenti argomenti per mantenere la tua impresa informata.

ANTINCENDIO

LA NUOVA CIRCOLARE PER DISTINGUERE I SEMPLICI ESERCIZI DI RISTORAZIONE DAI LOCALI DESTINATI AL PUBBLICO SPETTACOLO

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 674 del 15/01/2026 fornisce linee guida uniformi per distinguere correttamente i semplici esercizi di ristorazione dai locali destinati al pubblico spettacolo.

La Circolare chiarisce che bar e ristoranti non sono generalmente soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011), a meno che non superino specifiche soglie di potenza termica o siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di  prevenzione incendi. 

Anche in presenza di attività complementari come il karaoke o la musica dal vivo, tali locali mantengono la loro classificazione originaria purché l’intrattenimento non diventi la funzione prevalente e la capienza della sala non superi 100 persone. Tuttavia, i gestori devono comunque garantire la sicurezza attraverso:

  • una rigorosa valutazione del rischio incendio (obbligatoria per tutte le attività, a prescindere che siano o meno soggette ai controlli di prevenzione incendi),
  • la redazione del piano di emergenza,
  • l’effettuazione di periodiche (almeno annuali) simulazioni di gestione dell’emergenza,
  • l’istituzione del registro dei controlli antincendio,
  • la presenza di addetti al servizio antincendio, opportunamente designati e formati.

Questa normativa mira ad eliminare le incertezze interpretative, definendo gli obblighi preventivi per ogni tipologia di attività. La Circolare stabilisce i criteri operativi per tutelare l’incolumità di lavoratori e clienti, tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza di pubblico.

Sidel Ingegneria può offrire la necessaria consulenza al riguardo.

MODELLO OT23 – SCADENZA 02/03/2026

La presentazione del Modello OT23 permette alle Aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. La riduzione è destinata alle aziende che hanno effettuato, nel corso del 2025, interventi, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente, di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il termine per la presentazione della domanda è il 2 marzo 2026 (in quanto il 28/02/2026 cade di sabato)
Per accedere alla riduzione, è necessario compilare la domanda esclusivamente online, attraverso la sezione Servizi Online al sito www.inail.it.
L’istanza sarà accettata solo se gli interventi realizzati raggiungono un punteggio totale di almeno 100.

PREVENZIONE DI MOLESTIE E VIOLENZE NEI LUOGHI DI LAVORO

A seguito della conversione in Legge del Decreto Lavoro 159/2025, la prevenzione di molestie e violenze entra ufficialmente tra le misure generali di tutela, previste dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08, che il datore di lavoro è tenuto a programmare, organizzare ed attuare nei confronti di tutti i lavoratori.

La norma non introduce un elenco prescrittivo di adempimenti al riguardo, ma rafforza il principio secondo cui tale rischio deve essere valutato e gestito all’interno del sistema di prevenzione aziendale. Questo comporta la necessità di dimostrare di aver valutato il contesto lavorativo e di aver adottato adeguate misure preventive.

Occorre pertanto che ciascuna Azienda provveda a:

  • integrare la valutazione dei rischi con riferimento a molestie e violenze e aggressioni, in coerenza con l’art. 15 del D.Lgs. 81/2008;
  • programmare misure organizzative, procedurali e formative finalizzate alla prevenzione e alla gestione di tale rischio.

Sidel Ingegneria offre la necessaria consulenza al riguardo, consentendo alle Aziende non solo di rispettare gli obblighi normativi, ma anche di rafforzare la tutela dei propri lavoratori.

RENTRI – TERZO SCAGLIONE e FORMULARIO DIGITALE

Entro il 13/02/2026, sono obbligati ad iscriversi al RENTRI tutti i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

A partire dal 13 febbraio 2026, entrerà inoltre in vigore l’obbligo di adottare il FIR digitale – Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato elettronico – gestito attraverso il RENTRI per specifiche categorie di soggetti iscritti al RENTRI: produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di dieci dipendenti, trasportatori professionali, impianti di trattamento, commercianti e intermediari anche senza detenzione, consorzi per il recupero e il riciclo, e delegati operanti per conto dei produttori. Per tutti loro il FIR dovrà essere emesso e gestito esclusivamente in modalità digitale. Il FIR digitale è un documento informatico con validità legale, vidimato tramite un codice univoco generato dall’applicazione RENTRI. Può essere compilato attraverso i gestionali degli operatori, tramite i servizi gratuiti del RENTRI o utilizzando l’app dedicata disponibile anche su smartphone e tablet. 

Sidel Ingegneria offre alle Aziende un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI che garantisce alle Aziende di ottemperare a tutti gli adempimenti introdotti dal RENTRI, incluso il servizio di Conservazione digitale dei dati. Chiedi il tuo preventivo.

RENTRI – NUOVE ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE

La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI, prevedendo l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI di:

  1. i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
  2. i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8,
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).

 Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.

In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria. 

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.

I 35 ANNI DI SIDEL INGEGNERIA

Dal 1991 a oggi: 35 anni di storia, relazioni e crescita condivisa.

Un percorso fatto di persone, fiducia e passi costruiti insieme.

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