Approfondiamo i seguenti argomenti per mantenere la tua impresa informata.
PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI
Ad oggi è confermata l’entrata in vigore della patente a crediti il 1° ottobre. A partire da tale data, i soggetti interessati (tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili, escludendo forniture e prestazioni intellettuali) dovranno presentare domanda all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite portale dedicato, ancora da attivare. Secondo lo schema del decreto ministeriale attuativo, in attesa di pubblicazione in G.U., il possesso dei requisiti per la patente dovrà essere attestato mediante:
- Autocertificazione di:
- Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- possesso del DURC in corso di validità
- possesso di certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente (prevista per appalti/subappalti di importo annuale superiore a 200.000 €)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a:
- Avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente
- possesso del documento di valutazione dei rischi aggiornato, nei casi previsti dalla normativa vigente
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
Si suggerisce di approntare tale documentazione per averla disponibile all’attivazione del portale. Se in occasione di controlli successivi al rilascio della patente sono rilevate dichiarazioni non veritiere, la patente è revocata e potrà essere nuovamente richiesta trascorsi 12 mesi.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
AGGIONAMENTO DEL 24/09 – PANTENTE A CREDITI
Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20/09/2024 è stato pubblicato il DM n. 132 del 18/09/2024 che riporta il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti obbligatoria, a far data dal 01/10/2024, per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione delle imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III e delle imprese e lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
L’Ispettorato del lavoro, con la Circolare n. 4 del 23/09/2024, ha fornito le prime indicazioni inerenti la patente a crediti.
Il portale per il rilascio della patente sarà operativo dal 01/10/2024; tuttavia è già possibile, fin dal 23/09/2024, presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernete il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello allegato, da inviare tramite pec all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, efficace fino al 31/10/2024.
A partire dal 01/11/2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Si allegano:
- DM n. 132 del 18/09/2024
- Circolare n. 4 del 23/09/2024 dell’Ispettorato del Lavoro
- Facsimile autocertificazione/dichiarazione sostitutiva
RADIAZIONI IONIZZANTI DA SORGENTI NATURALI
Il Radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, non percepibile dai nostri sensi. Il Radon viene generato continuamente da alcune rocce della crosta terrestre ed è presente in alcuni materiali da costruzione. Se si è all’aperto, il radon si diluisce rapidamente nei grandi volumi dell’atmosfera; contrariamente, all’interno di un edificio, gli spazi chiusi tendono a concentrare il radon fuoriuscito che si accumula raggiungendo livelli medi più elevati.
Il radon è stato classificato come cancerogeno ed è ritenuto il principale fattore di rischio di cancro polmonare per i non fumatori e la seconda causa, dopo il fumo di tabacco, per i fumatori.
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 101/2020) si applicano a:
- luoghi di lavoro sotterranei,
- stabilimenti termali,
- luoghi di lavoro in locali semisotteranei o situati al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11 del D.lgs 101/2020)
- specifiche tipologie di luoghi di lavoro individuate dal Piano di Azione Nazionale Radon (PNAR): locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente), centrali idroelettriche.
Nei luoghi di lavoro suddetti il datore di lavoro è tenuto ad effettuare misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria.
GESTIONE RIFIUTI – RENTRI
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA). Il servizio sarà disponibile sul portale RENTRIwww.rentri.gov.it accessibile e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la Camera di Commercio il suddetto format, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.
Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.
Si ricorda che l’iscrizione al RENTRI è suddivisa in tre scaglioni temporali. Il primo scaglione riguarda enti o imprese con più di 50 dipendenti, che devono iscriversi dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025. Sul sito del RENTRI è disponibile un manuale per l’accesso e l’iscrizione all’ambiente Demo, per familiarizzare con le procedure.
QUALIFICAZIONE MANUTENTORI ANTINCENDIO
PROROGA E MODIFICHE
Nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024 è stato pubblicato il DM 13 settembre 2024 che all’art. 1 prevede la proroga al 25 settembre 2025 dell’attuazione dell’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, relativo alla qualificazione per i tecnici manutentori.
L’art. 2 del decreto inoltre stabilisce che i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.M. 1 settembre 2021 hanno svolto attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di qualificazione.
Il decreto entra in vigore il 19 settembre 2024.
FARETE 2024
Il 4 e 5 Settembre abbiamo partecipato a FARETE 2024, l’evento organizzato da Confindustria Emilia Area Centro, che si conferma come uno dei principali appuntamenti per le imprese del nostro territorio.
In queste giornate di fiera abbiamo avuto l’occasione di entrare in contatto e di condividere esperienze con imprenditori e professionisti del territorio.
BOLOGNA FC STAGIONE 2024-2025
Anche per la stagione sportiva 2024-2025 Sidel Ingegneria continua la collaborazione con il Bologna FC 1909.
Sostenere il Bologna FC 1909 per noi significa essere al fianco di un’eccellenza sportiva della nostra città e dei suoi tifosi.
Grazie a questa collaborazione, i nostri clienti, tifosi del Bologna FC 1909, potranno assistere alle partite della Serie A che si disputeranno allo Stadio Renato Dall’Ara.
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