MUD 2020

Che cos'è il MUD

Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno e che comprende 6 diverse tipologie di comunicazione, tra cui quella RIFIUTI.

Scadenza

Il D.L. 18/2020 ha rinviato la scadenza per la presentazione del MUD.

La modulistica e le modalità per la compilazione del MUD 2020 (riferito ai dati 2019) non hanno subito alcuna modifica rispetto a quelle utilizzate per la presentazione del MUD dello scorso anno.

Per la mancata presentazione del MUD sono previste sanzioni amministrative pecuniarie differenti per le varie comunicazioni previste.

Rimangono pertanto immutati rispetto al 2019:

  • Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni (Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, Imballaggi, RAEE, Rifiuti Urbani e assimilati, Produttori di Apparecchiature Elettriche ed elettroniche);
  • Informazioni da trasmettere;
  • Soggetti obbligati alla presentazione del MUD;
  • Modalità telematica per l’invio delle comunicazioni, ad eccezione della comunicazione rifiuti semplificata che va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC.
  • Il diritto di segreteria per l’invio telematico pari a 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni; il diritto per la trasmissione via PEC della Comunicazione Rifiuti Semplificata e della Comunicazione rifiuti urbani e assimilati pari a 15,00 €

Ai sensi del D.P.C.M. 24/12/2018, ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l'Unità Locale dichiarante, con le modalità di seguito riportate:

 

Chi

Quale comunicazione

Come

Produttori iniziali di rifiuti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono a destinatari nazionali

Comunicazione Rifiuti Semplificata

Oppure

Spedizione via PEC del modulo semplificato

Comunicazione Rifiuti

Trasmissione telematica

Altri produttori, compresi i nuovi produttori

Comunicazione Rifiuti

Trasmissione telematica

Gestori (recuperatori, trasportatori, smaltitori)

Comunicazione Rifiuti

Trasmissione telematica

Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta)

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta)

Comunicazione gestori di rifiuti da imballaggio (se dovuta)

 
 

Chi

Quale comunicazione

Come

Intermediari o commercianti senza detenzione

Comunicazione Rifiuti

Trasmissione telematica

CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 220, comma 2

Comunicazione imballaggi

Trasmissione telematica

Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane

Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione

- Via Telematica

- Spedizione via PEC della scheda anagrafica generata dal sistema di compilazione

Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di Finanziamento

Comunicazione AEE

Via Telematica

 

Unica parziale eccezione è quella della Comunicazione AEE

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al registro devono presentare la Comunicazione AEE per comunicare le quantità di apparecchiature immesse sul mercato e la Comunicazione Rifiuti (o la rifiuti semplificata) per comunicare gli eventuali rifiuti derivanti dalla propria attività produttiva.

Comunicazione Rifiuti

Nello specifico per quanto riguarda la comunicazione Rifiuti:

  • Se l'Azienda non ha prodotto rifiuti né smaltito quelli in giacenza dell'anno precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti NON deve presentare il MUD.
  • La dichiarazione MUD deve essere compilata sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei dati riportati sui formulari di trasporto dei rifiuti. Devono essere comunicati quantità e tipologia di rifiuti che l'Azienda ha prodotto e/o gestito durante il corso dell'anno precedente
  • I soggetti tenuti alla presentazione sono:
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

Sono quindi esclusi dalla presentazione della Comunicazione enti ed imprese che:

  1. producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi (lettere c), d) e g) dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006. Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione.
    • attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari,
    • attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, farmacie,
    • attività di demolizione e costruzione quali imprese di costruzioni
    • attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie
    • enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico
  2. producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi, ma hanno fino a 10 dipendenti.

I soggetti per i quali non risulta applicabile lo “status” di imprese e/o di enti, quali ad esempio singoli professionisti, sono esclusi dall'obbligo di presentare la comunicazione rifiuti.

Per quanto riguarda il numero dei dipendenti dell'impresa in base al quale, per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato l'obbligo di presentazione della dichiarazione, esso si calcola con il numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale. Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo). L’unità locale coincide con la sede legale nei casi di soggetti che svolgono attività di solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

La dichiarazione deve essere trasmessa alla Camera di Commercio competente per territorio in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

La Comunicazione Semplificata (da compilare nel portale mudsemplificato.ecocerved.it e da inviare tramite pec) può essere presentata dai soli produttori iniziali di rifiuti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni e può essere presentata in alternativa alla comunicazione per via telematica:

  • sono produttori di non più di SETTE rifiuti, per i quali sono tenuti a presentare il MUD;
  • producono i rifiuti all'interno della propria Unità Locale;
  • nel caso di trasporti pericolosi, il trasporto non avviene con i propri mezzi
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
  • non conferiscono i rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale

Un diverso codice fiscale nell'anno di riferimento della dichiarazione indica che un'impresa è cessata ed una nuova impresa si è costituita. Conseguentemente deve essere effettuata la presentazione di due dichiarazioni MUD relative alle attività svolte nell'anno di riferimento, intestate alle due imprese, identificate dal diverso codice fiscale, eventualmente indicando nell'apposito spazio i mesi di attività.

Se invece l’Impresa ha solo cambiato ragione sociale, mantenendo lo stesso codice fiscale, la dichiarazione MUD da presentare è unica.

Comunicazioni previste

Comunicazione RAEE

Devono presentare la comunicazione RAEE, gli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE. Quindi sono tenuti:

  1. Impianti autorizzati con procedura ordinaria;
  2. Impianti autorizzati con procedura semplificata;
  3. Centri di raccolta istituiti da produttori o terzi così come individuati dall’art.12 comma lettera b) del D.Lgs 49/2014.

Si tratta di impianti autorizzati sia in base alle disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211 che alla disciplina semplificata artt. 214 e 216 del D.Lgs.152/2006.

Comunicazione Rifiuti Urbani e assimilati

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione sono individuati dall’articolo 189, comma 5, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

  1. la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
  2. la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
  3. i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  4. i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
  5. i dati relativi alla raccolta differenziata;
  6. le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

Inoltre i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall’art.12 comma 1 lettera a) del D.Lgs 49/2014.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Veicoli Fuori Uso sono individuati dalla normativa seguente:

  • dall’articolo 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 209
  • dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 24/06/2003, n. 209

Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003.

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. e la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il sistema di propulsione – non supera i 50 km/h;
  • Categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  • Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
Comunicazione Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Sono tenuti alla presentazione del MUD Comunicazione Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tutti i soggetti, identificati dall’art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014 iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed in particolare:

  1. imprese stabilite nel territorio nazionale che fabbricano AEE recanti il proprio nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica. Nel caso di imprese estere la comunicazione AEE andrà presentata dal rappresentante autorizzato individuato ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 49/2014.
  2. imprese stabilite nel territorio nazionale che rivendono sul mercato nazionale, con il proprio nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori. Nel caso di imprese estere la comunicazione AEE andrà presentata dal rappresentante autorizzato individuato ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 49/2014.
  3. imprese stabilite nel territorio nazionale che immettono sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Nel caso di imprese estere la comunicazione AEE andrà presentata dal rappresentante autorizzato individuato ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 49/2014.
  4. è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
  5. dai sistemi di finanziamento collettivi iscritti al registro che comunicano per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente
Comunicazione Imballaggi

La Comunicazione imballaggi è distinta in due Sezioni: Sezione Consorzi e Sezione Gestori rifiuti di Imballaggio.

Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione imballaggi - Sezione Consorzi:

  • il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI);
  • i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.

La Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi NON deve essere presentata da altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati: in particolare non deve essere presentata da aziende che immettono sul mercato o utilizzano imballaggi, per i quali l'obbligo è assolto dal CONAI.

Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione imballaggi - Sezione Consorzi - gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intercorse.

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