MISURE di contrasto e contenimento dell’emergenza COVID-19

Validità: dal 14 Ottobre 2020 al 13 Novembre 2020

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio, nel DPCM vengono confermate le misure già in vigore e ne vengono introdotte di nuove.

Mascherine

È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. È fatta eccezione per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai 6 anni, e per i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Sport

Via libera alla presenza del pubblico negli impianti sportivi con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 per quelle in luoghi chiusi. Confermato lo stop di tutti gli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Feste

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, È fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Gite scolastiche

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Bar e ristoranti

Allo scopo di ridurre il problema degli assembramenti davanti ai locali, le attività dei bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite sino alle ore 24 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo.

Attività professionali

In ordine alle attività professionali si raccomanda che esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, che siano assunti i protocolli di sicurezza anti-contagio e che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

I protocolli in essere (del 24 aprile 2020) al momento restano invariati e sono esplicitamente richiamati nell'articolo 2 del DPCM e riportati come allegati al DPCM. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatte salve le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1 del DPCM), rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.