Nomina del consulente A.D.R.

Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'obbligo di nomina del Consulente A.D.R. - Circolare 40141 del 21/12/2022

In data 21 dicembre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcune indicazioni in merito all’obbligo di nomina del Consulente A.D.R.
In particolare il Ministero ha chiarito che le esenzioni previste, indicate al punto 1.8.3.2 del Regolamento A.D.R., riguardano le imprese:

  • nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (esenzione di cui al punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo A.D.R., prevista dall'art. 3 comma 6 lettera a) del DM 40/2000 e regolamentate dagli artt. 1 e 2 del DM 4/7/2000 e dalla Circolare del 14/11/2000 n. A26);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (esenzione di cui al punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo A.D.R., prevista dall'art. 3 comma 6 lettera b) del DM 40/2000 e regolamentate dagli artt. 1 e 2 del DM 4/7/2000 e dalla Circolare del 14/11/2000 n. A26).

Nella Circolare n. 40141 del 21 dicembre 2022 (riportata in allegato) il Ministero ha chiarito che, ai fini dell’esenzione della nomina del Consulente A.D.R., trovano applicazione le disposizioni riportate nel DM 4/7/2000 successivamente chiarite nella Circolare n. A26 del 14 novembre 2000.
In virtù di quanto riportato nella Circolare n. 40141 non si rende necessario, fino a nuove indicazioni, provvedere alla nomina del Consulente A.D.R. per tutte le operazioni effettuate in regime di esenzione parziale (sez. 1.1.3.6), esenzione totale (sez. 3.4), quantità esenti (sez. 3.5).
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.

 

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