
21 gennaio 2022
DPCM del 21/01/2022 - Green pass ed accesso a servizi e attività
Entrata in vigore: 1 febbraio 2022
Si segnala:
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022 “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.”
Data di efficacia del DPCM: a partire dal 1° febbraio 2022
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il DPCM che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1.
La deroga vale per le seguenti esigenze essenziali e primarie della persona che si svolgono, in locali al chiuso:
a) per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'Allegato di seguito riportato*;
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato* e dai responsabili dei servizi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.
*ALLEGATO
Attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID 19
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.