4 febbraio 2022

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Entrata in vigore: 5 febbraio 2022

Di seguito le principali novità introdotte:
Green Pass
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Scuola
Nelle scuole per l’infanzia

  1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
  2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
Nella scuola primaria
  1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
  2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
  1. con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
  2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. sospese per cinque giorni.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 dono considerato gli alunni presenti in classe. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19

Trasporto scolastico
Il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2.
Inoltre, per i soli motivi di salute e di studio è consentito l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per le isole minori lagunari e lacustri con green pass base e non rafforzato.

Circolazione stranieri in Italia
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati (zone rosse)
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

In data 04/02/20222 è stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute, riportata in allegato, con oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”

Fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.
Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
Per i seguenti contatti:

  1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
  2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

    si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
    Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

    Per i contatti stretti asintomatici che:
    - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
    - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
    - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
    - siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

    non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

     
     

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