01 gennaio 2023

COVID 19 - Ultime Circolari Ministero della Salute

In riferimento all’oggetto allego le ultime due Circolari del Ministero della Salute
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

Circolare del Ministero della Salute 51961 del 31/12/2022 relativa all’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

CASI CONFERMATI
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
    Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
  • Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
  • Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
  • I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da

Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

Circolare del Ministero della Salute n. 1 del 01.01.2023 relativa all’aggiornamento Circolare “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”
In particolare per le mascherine, Il Ministro della Salute (vedere pag. 10 della Circolare allegata) ha ricordato che l’utilizzo di mascherine è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e, nel caso in cui venisse riscontrato un evidente peggioramento epidemiologico, potrebbe essere indicato il loro utilizzo in spazi chiusi, finalizzato in particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave.
Analogamente, nel caso di un eventuale sensibile peggioramento del quadro epidemiologico, il Ministero della salute valuterà l’adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa (smart working) o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti (come ad esempio concerti, fiere, ecc.).
Al momento in Italia l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, secondo quanto disposto con Ordinanza 31 ottobre 2022.
Tali misure sono state prorogate fino al 30 aprile 2023 e sono state estese ad ambulatori e studi medici.
Infine garantire un'adeguata ventilazione negli ambienti chiusi è una misura fondamentale per ridurre il rischio di trasmissione del SARS-CoV-2 e di altri virus respiratori.

 
 

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