Le Ordinanze del Ministro della Salute del 9 aprile 2021

riclassificazione zone in vigore dal 12 aprile 2021.

Entrata in vigore: 12 aprile 2021

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 9 aprile 2021, ha firmato due nuove Ordinanze che entrano in vigore a partire da lunedì 12 aprile 2021.

Le due Ordinanze del 9 aprile 2021 sono pubblicate in GU Serie Generale n. 86 del  10/04/2021.

Le Ordinanze dispongono:

  • il passaggio in zona rossaper la Regione Sardegna
  • Il passaggio in zona arancione per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Complessivamente, quindi, a partire da lunedì 12 aprile 2021, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome è la seguente:

*Tuttavia, anche nei territori che rimangono, o tornano, in zona arancione alcuni governatori hanno deciso di emanare ordinanze ulteriori con restrizioni, per specifici comuni, proprie della fascia a rischio più alto.

Misure previste in zona rossa e in Zona arancione

Di seguito una sintesi delle principali misure in essere per le differenti zone (riferimenti Decreto-Legge n. 44 del 1° aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

  • l’applicazione nelle zone gialle delle stesse misure previste per la zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con Ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • divieto di spostamento tra regioni o province autonome diverse, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. In tale fascia oraria sono consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze.
  • Spostamenti

    • strong style="color:#ec641b;">Zona arancione. Vietati gli spostamenti al di fuori di un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, salute, necessità, svolgimento attività/fruizione servizi non disponibili nel comune.

      Consentito lo spostamento, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, di un massimo di due persone + figli minori di 14 anni e disabili in ambito comunale.

    • Zona rossa. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Attività produttive, industriali e commerciali

    In data 06/04/2021 è stato aggiornato il protocollo di regolamentazione anti-contagio.
    Per le attività produttive e industriali in nessuna zona sono previste limitazioni in relazione ai codici ATECO; per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio si veda il successivo punto “Attività commerciali al dettaglio”
  • Attività commerciali al dettaglio

    Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
    In zona rossa sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del DPCM. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
    In Zona arancione le attività commerciali al dettaglio sono aperte.
  • Istituzioni scolastiche

    • In tutte le zone è assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.
    • Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza
    • Nella Zona arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.
    • Nella Zona arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
    • Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica   degli   alunni   con disabilità e con bisogni educativi speciali
  • Lavoro agile

    Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. È fortemente raccomandato l’utilizzo delle modalità di lavoro agile anche da parte dei datori di lavoro privati.
    Nelle zone rosse i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono la presenza.
  • Musei, teatri, cinema, biblioteche.

    • Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
    • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere

    Attività tutte sospese e vietate.
  • Attività motoria e attività sportiva, palestre, piscine, impianti sciistici

    • Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
    • In zona rossa, è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
    • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, eccetto che per erogazioni di prestazioni terapeutiche e riabilitative.
    • Confermata la chiusura degli impianti sciistici
  • Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza

    Sono consentiti, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
  • Attività dei servizi di ristorazione

    Sia in Zona arancione che in zona rossa le attività di ristorazione (bar e ristoranti) rimangono chiuse.
    In tutte le aree dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • Servizi alla persona. Servizi bancari e finanziari

    Nelle zone rosse sono sospesi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
    Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi
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