Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021

In GU Serie Generale n. 96 del 22-04-2021  è pubblicato il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che detta “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Entrata in vigore:

dal 23 Aprile 2021; sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal nuovo Decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2021, previste per le diverse zone. Confermato il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00

Di seguito una sintesi delle principali novità disposte dal nuovo Decreto.

Spostamenti tra regioni.

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive

Spostamenti.

Sono consentiti gli spostamenti nelle zone rosse e arancioni per comprovati motivi di lavoro, situazioni di necessità o salute, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione. Gli spostamenti sono consentiti anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 del nuovo Decreto.

Spostamenti.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, in zona gialla e in ambito comunale nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel limite di 4 persone (non più 2), oltre ai minorenni (non più presente limite di 14 anni) sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale + eventuali disabili e presone non autosufficienti. N zona rossa tali spostamenti non sono consentiti

Istituzioni scolastiche.

Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico2020/2021 è assicurato lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché almeno per il 50% della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.

Scuole superiori.

Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell’attività didattica affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 % e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 % e fino al 100 % della popolazione studentesca.  La restante parte della   popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.

Resta sempre la possibilità di svolgere in presenza attività che prevedono uso di laboratori o per alunni con disabilità.

Università.

Dal 26 aprile al 31 luglio 2021 nelle zone gialla e arancione le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per altre necessità

Servizi di ristorazione.

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti già in essere di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Tali attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00. Tali attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

In zona rossa e arancione continuano a valere le regole attualmente in essere (solo asporto e consegna a domicilio).

Spettacoli aperti a pubblico ed eventi sportivi.

Dal 26 aprile 2021 riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto, live club.  I posti a sedere sono preassegnati ad una distanza minima di un metro l’uno dall’altro per persone non conviventi. La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso, per ogni singola sala, e 1000 all’aperto.

Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico. La capienza consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso; tali eventi, a pena esclusione del pubblico, devono svolgersi nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Musei.

Dal 26 aprile, in zona gialla, è assicurata l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura con modalità di fruizione contingentata o tale da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il sabato e nei giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo (applicazione art. 14 del DPCM 02/03/2021)

Piscine, palestre e sport di squadra.

Dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità ai protocolli di sicurezza anti-contagio

Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli di sicurezza anti-contagio

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.  È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida specifiche.

Fiere, convegni e congressi.

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli di sicurezza anti-contagio. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Per taluni eventi l'accesso può essere riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli anti-contagio

Centri termali e parchi tematici e di divertimento.

Dal 1°luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività nei centri termali e possono riaprire i parchi tematici e di divertimento nel rispetto di protocolli anti-contagio

Certificazioni verdi COVID-19.

È introdotta la “Certificazione verde Covid 19”; tale documento permette di spostarsi su territorio nazionale ed estero, laddove tale documento sia riconosciuto. La certificazione si ottiene in vari modi quali vaccinazione, guarigione covid-19, test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità della certificazione verde vale sei mesi per l’acquisizione tramite vaccinazione e guarigione; vale 48 ore dal test. Seguiranno, nel tempo, nuove indicazioni specifiche circa la validità nel tempo

Lavoro agile.

È prorogato il termine per lavoro agile fino al 31 Luglio 2021 Allegato 2 punto 24

Decreto Legge
del 22 aprile 2021 n.52
 

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