Dl 171 del 21 settembre 2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021) il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127, relativo a “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”

Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2021

Il nuovo Decreto-legge prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 (o green pass) sarà obbligatoria nei luoghi di lavoro pubblici e privati.


Ambito lavorativo pubblico

A chi e dove si applica. A tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda anche il personale di Autorità amministrative indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. L’obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. L’obbligo è esteso a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le suddette amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Tale provvedimento si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie che accedono agli uffici giudiziari per svolgere la loro attività lavorativa. Sono esclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo, che accedono agli uffici giudiziari. Il rispetto delle prescrizioni è in carico ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria.

Chi effettua i controlli e come. Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni previste. Entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Per i soggetti esterni il controllo è effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi previsti.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di verifica.

Le sanzioni. Qualora il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde covid-19 o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per coloro che prestano servizio senza la Certificazione è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.


Ambito lavorativo privato

A chi e dove si applica. A chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione verde Covid-19. L’obbligo è esteso a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei suddetti luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Per coloro che prestano servizio senza la Certificazione è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.


Chi effettua i controlli e come. Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni previste. Entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Per i soggetti esterni il controllo è effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi previsti.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le sanzioni. Qualora il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde covid-19 o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31/12/2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021
L’accesso ai luoghi di lavoro senza la necessaria certificazione è punito con la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.


Test antigenici rapidi (prezzi calmierati)

Il Decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.


Certificazioni verdi covid-19

La certificazione verde covid-19 è ottenibile nei seguenti modi:

  • aver fatto la vaccinazione anti-Sars-Cov-2
  • essere negativi al test antigenico rapido o al test molecolare
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative

Entro il 30 settembre 2021, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Comitato tecnico scientifico esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei successivi provvedimenti.

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