Decreto Legge 5 gennaio 2021
nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Entrata in vigore: 06 gennaio 2021
ovvero dal giorno successivo in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Data termine: 15 gennaio 2021

Novità introdotte:

  • DIVIETO: periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021: divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra Regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • ZONA ARANCIO: nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione”. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • ZONA ROSSA: conferma sino al 15 gennaio 2021, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
  • ATTIVITÀ DIDATTICA: previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio 2021 al 16 Gennaio 2021; la restante parte dell’attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nei giorni 7-8-9 gennaio 2021 l’attività didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento delle attività. Rimangono in essere le indicazioni del DPCM 03/12/2020.

  • VACCINAZIONI: per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

DOCUMENTAZIONE
 

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