23 luglio 2021

Le Ordinanze del Ministro della Salute del 23.07.2021

Entrata in vigore: 23 luglio 2021

L’ Ordinanza produce effetti dal 23 luglio

Entrata in vigore: Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, (23/07/2021), e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Principali argomenti trattati:

• proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale
• estensione dell’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 a diverse attività dal 6 Agosto 2021. • modifica dei parametri che definiscono i livelli di rischio e consentono il cambio di "colore" alle Regioni e Province Autonome
• indicazione dei criteri di sicurezza per lo svolgimento di alcuni eventi culturali e sportivi

Certificazione verde Covid-19 - dal 06 Agosto 2021

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver ricevuto almeno una dose di vaccino, (valido dal 15esimo giorno dalla prima e fino alla seconda somministrazione), aver completato l’intero ciclo di vaccinazione (validità 9 mesi), oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti, anche in zona bianca:


• servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
• sagre e fiere, convegni e congressi
• centri termali, parchi tematici e di divertimento
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
• concorsi pubblici.

Tali indicazioni trovano validità anche in zona gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività sopra riportate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

In base a quanto indicato nel testo del decreto, i titolari o gestori dei servizi e delle attività con obbligo di Green Pass devono effettuare le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 secondo le modalità indicate alla seguente pagina del Governo https://www.dgc.gov.it/web/app.html

Criteri per il “cambio colore” delle Regioni e Province Autonome

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni e Province autonome. I due parametri principali saranno:

• il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
• il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Il Decreto prevede inoltre:

• Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
• Misure per lo svolgimento degli eventi sportivi
• Indicazioni per elaborazione di un protocollo per la promozione di tamponi a prezzi ridotti

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