23 giugno2021

Le Ordinanze del Ministro della Salute del 22.06.2021

Entrata in vigore: 28 giugno 2021

L’ Ordinanza produce effetti dal 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021

L’Ordinanza prevede che a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o fiere), per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

Rimane l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Rimane l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l'uso dei dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi; il Comitato Tecnico Scientifico raccomanda, infine, prioritariamente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci citostatici, etc.), così come anche in locali all'aperto delle strutture sanitarie.

Per quanto riguarda le attività lavorative, il riferimento per il loro svolgimento è quello delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 65/2021.

Si ricorda che il protocollo di regolamentazione anti-contagio del 6 aprile 2021 (punto 6) prevede che, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

Gazzetta ufficiale
 

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