19 marzo 2020

Decreto Ministero Infrastrutture e della Salute - Persone in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo o stradale

Entrata in vigore: 17 marzo 2020

È stato pubblicato sul Sito del Ministero della Salute, specifico provvedimento (che si allega) che prevede che tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo o stradale, anche in assenza di sintomi, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel Paese al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni.

Il provvedimento ha validità dalla data dello stesso (17/03/2020) fino al 25 marzo 2020 e serve a contrastare il diffondersi ulteriore dell'epidemia da COVID-2019.
In caso di sintomi: obbligo di segnalazione alla Asl
Se la persona accusa sintomi Covid-19 deve avvertire subito l’autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati.

Eccezioni per esigenze lavorative (massimo 72 ore)

Le persone che rientrano in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore (salvo motivata proroga di altre 48 ore) devono presentare una dichiarazione in cui attestano di entrare esclusivamente per tali esigenze. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, hanno l’obbligo di contattare subito la ASL territoriale e, se prescritto dai medici, di sottoporsi a isolamento.

Esclusi i viaggiatori di imprese con sede legale in Italia.

Le disposizioni contenute nel decreto non si applicano al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

 

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