Validità del DPCM: dal 6 novembre 2020 (in sostituzione di quelle del DPCM del 24/10/2020)
Termine: fino al 3 dicembre 2020

Le Regioni che si collocano negli scenari di TIPO 3 e di TIPO 4 sono individuate nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di 15 giorni. Per tali Regioni sono previste misure di contenimento aggiuntive, come di seguito esplicitato. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti per la collocazione in un determinato scenario.

Principali novità introdotte

Spostamenti. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Assembramenti. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Musei. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
Attività didattica. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Esercizi commerciali. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole.
 
Ristorazione. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Mezzi di trasporto. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Formazione. Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Protocolli di regolamentazione anti-contagio e lavoro agile. Restano in vigore i protocolli di regolamentazione anti-contagio del 24.04.2020. Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate di lavoro agile. Continua ad essere fortemente raccomandato l’utilizzo delle modalità di lavoro agile anche da parte dei datori di lavoro privati.

Scenari e livelli di rischio (misure in vigore dal 6 novembre 2020 e per un periodo di 15 giorni). A seconda della situazione epidemiologica delle singole Regioni, con Ordinanza del Ministro della salute, sono state individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” (elevata gravità) e quelle che si collocano nello “scenario di tipo 4” (massima gravità). All’interno di tali Regioni si applicano misure di contenimento aggiuntive rispetto a quelle nazionali, come di seguito esplicitato. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti per la collocazione in un determinato scenario.

Con ordinanza del Ministro della Salute può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure restrittive aggiuntive.
 

Scenario e livello di rischio

Misure di contenimento

Regioni

Scenario non rientrante nei due casi successivi

MISURE PREVISTE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

🚫 Vietati gli spostamenti dalle 22 alle 5, salvo che per comprovate esigenze. Fortemente raccomandato limitare in generale gli spostamenti

💻 Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo casi specifici (es. frequenza laboratori, alunni con disabilità)

🚌 Riduzione al 50% del trasporto pubblico

🚫 Nei festivi e prefestivi, chiusura dei centri commerciali, eccetto negozi che vendono generi alimentari, farmacie e edicole al loro interno

🚫 Chiusura dei servizi di ristorazione (bar, pub, pasticcerie, ristoranti, gelaterie) alle ore 18.00 (attività consentite dalle 5 alle 18).

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto

🚫 Chiusura musei, cinema, concerti, teatri

🚫 Chiusura palestre, piscine, centri termali, centri benessere

🚫 Chiusura sale giochi, scommesse, bingo e casinò, slot machine anche nei bar e tabaccherie

🚫 Chiusura parchi tematici e divertimento

🚫 Chiusura discoteche e sale da ballo

🚫 Sospesi convegni e congressi

·      Abruzzo

·      Basilicata

·      Campania

·      Emilia-Romagna

·      Friuli Venezia Giulia

·      Lazio

·      Liguria

·      Marche

·      Molise

·      Province di Trento e Bolzano

·      Sardegna

·      Toscana

·      Umbria

·      Veneto

Scenario di TIPO 3: elevata gravità e livello di rischio alto

IN AGGIUNTA ALLE MISURE PREVISTE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

🚫 Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per comprovate esigenze

🚫 Vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze

🚫 Chiusura dei servizi di ristorazione (bar, pub, pasticcerie, ristoranti, gelaterie)

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto

·         Puglia

·         Sicilia

Scenario di TIPO 4: massima gravità e livello di rischio alto

IN AGGIUNTA ALLE MISURE PREVISTE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

🚫 Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per comprovate esigenze

🚫 Vietati gli spostamenti all’interno dei territori, salvo che per comprovate esigenze

🚫 Chiusura delle attività commerciali al dettaglio, eccetto vendita di generi alimentari e di prima necessità (Allegato 23 del DPCM)

🚫 Chiusura mercati (eccetto per generi alimentari)

Aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie

🚫 Chiusura dei servizi di ristorazione (bar, pub, pasticcerie, ristoranti, gelaterie)

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto

💻 Didattica a distanza a partire dalla seconda media, salvo casi specifici (es. frequenza laboratori, alunni con disabilità)

✅ Attività motoria in prossimità propria abitazione con obbligo di mascherina. Attività sportiva solo all’aperto e da soli

🚫 Chiusura centri sportivi

🚫 Chiusura attività servizi alla persona, eccetto quelle di cui Allegato 24 del DPCM (barbieri e parrucchieri restano aperti)

🖐️Pubblica Amministrazione. Assicurare in presenza esclusivamente le attività ritenute indifferibili

·         Calabria

·         Lombardia

·         Piemonte

·         Valle d’Aosta

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