Nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

In G.U. n. 301 del 3 dicembre 2020 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

Il nuovo DPCM del 03/12/2020 va ad affiancare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 (entrato in  vigore il 03/12/2020) recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" che contiene le misure previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria per il periodo natalizio.

Validità: 4 dicembre 2020, in sostituzione delle disposizioni del DPCM del 3 novembre 2020

Scadenza: 15 gennaio 2021

Fino (e comunque non oltre) al 6 dicembre 2020 continuano ad applicarsi le varie Ordinanze del Ministero della Salute che prevedono l’attuale suddivisione del territorio nazionale nelle tre fasce di rischio: gialla, arancione e rossa.

  • Area gialla: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto
  • Area arancione: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria
  • Area rossa: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Vengono riportate le principali novità introdotte dal nuovo DPCM.

MISURE GENERALI

  • Confermato il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
  • A Capodanno coprifuoco dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021
  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome
  • Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni.
  • È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti
  • In tutti i casi rimangono comunque sempre consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

SCUOLA

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che il 100% delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in caso di presenza di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

IMPIANTI SCIISTICI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, eccetto che per gli atleti professionisti. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida.

CROCIERE

A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresì vietato dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.

RIENTRI DALL’ESTERO

Gli italiani che hanno soggiornato o transitato nei Paesi e territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20 in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, al rientro in Italia dovranno effettuare quarantena obbligatoria. Anche i turisti stranieri che fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 nello stesso periodo dovranno osservare un periodo di quarantena obbligatoria.