D.L. n. 2 del 14 GENNAIO 2021 e il DPCM del 14 GENNAIO 2021

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

In GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 che contiene ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

GAZZETTA UFFICIALE - Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2

Data di entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2021

 

In GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2 è pubblicato il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19.

GAZZETTA UFFICIALE - DPCM del 14 gennaio 2021

Validità del DPCM: dal 16 gennaio 2021 (in sostituzione di quelle del DPCM del 03/12/2020) fino al 5 marzo 2021

In generale vengono confermate le misure restrittive già in vigore, a cominciare dalla divisione dell'Italia per fasce di rischio. 

  • Proroga dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia da covid-19 fino al 30 aprile 2021
  • Confermato il sistema di divisione dell’Italia per fasce di colore
  • Confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5
  • Confermato fino al 15/02/2021 il divieto di spostamento tra le Regioni, se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nelle aree arancioni divieto di spostamento in un comune diverso se non per comprovate esigenze. Nelle aree rosse divieto di ogni spostamento se non per comprovate esigenze.
  • Consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso un’altra abitazione privata, tra le 5.00 e le ore 22.00, di un massimo di due persone + figli minori di 14 anni e disabili. Tale spostamento può avvenire: all’interno della stessa Regione in area gialla, e all’interno dello stesso Comune in area arancione e in area rossa; qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
  • Gli impianti sciistici rimangono chiusi fino al 15 febbraio 2021
  • Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (eccetto per riabilitazioni e terapie) rimangono chiusi fino al 5 marzo 2021
  • Cinema e teatri rimangono chiusi fino al 5 marzo 2021
  • I musei e le mostre potranno aprire dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e con ingressi contingentati ma solo nelle Regioni in fascia gialla. Nelle regioni in area arancione e rossa sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
  • Attività di ristorazione. Nelle regioni in area arancione e rossa le attività di ristorazione (bar e ristoranti) rimangono chiuse, in quelle in area gialla potranno invece aprire fino alle ore 18 sempre con la regola di massimo quattro persone al tavolo. Dopo le 18 è sempre consentita la consegna a domicilio, ma per i bar (attività con codici ATECO 56.3 e 47.25) sarà vietato l’asporto. Rimane «consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati». Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio.
  • Scuola. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in caso di presenza di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. Nelle regioni in area rossa, la didattica è a distanza a partire dalla seconda media, salvo casi specifici (es. frequenza laboratori, alunni con disabilità)
  • Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
  • Attività commerciali al dettaglio. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Nelle regioni in area rossa sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
  • Attività produttive industriali e commerciali. Restano in vigore i protocolli di regolamentazione anti-contagio del 24.04.2020. Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate di lavoro agile. Continua ad essere fortemente raccomandato l’utilizzo delle modalità di lavoro agile anche da parte dei datori di lavoro privati

CLASSIFICAZIONE AREE DAL 17 GENNAIO 2021

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il 16 gennaio quattro nuove Ordinanze (pubblicate in G.U. Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2021) sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita il 15 gennaio 2021.

Ordinanza del Ministero della Salute

Le Ordinanze sono in vigore dal 17 gennaio 2021 e collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano fino al 31 gennaio 2021.

Secondo quanto previsto dal DPCM del 14/01/2021 (art. 14 comma 3), le disposizioni delle ordinanze del Ministro della Salute 8 gennaio 2021 per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.

Complessivamente, quindi, a partire dal 17 gennaio 2021 la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente:

 

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