Dl 111 del 6 agosto 2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021) il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg

Principali argomenti contenuti:

SCUOLA

  • Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado è svolta in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle Università sono svolte prioritariamente in presenza.
 
  • Per consentire lo svolgimento in presenza devono essere adottate le seguenti misure minime di sicurezza:
  1. E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  2. E' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
  3. E' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5
 
  • In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, si applicano le relative linee guida e i protocolli adottati. Tali protocolli e linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga circa l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le Università possono derogare qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità
  • Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai, circa l’attività di formazione svolta in presenza. Anche in queste condizioni, sarà comunque prevista la possibilità di utilizzo di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
  • Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19; sono esentati da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Il mancato rispetto, per il personale scolastico, è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

TRASPORTI

  • A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è consentito l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
  1. Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  3. Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
 
Sono esentati da tale obbligo, i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

EVENTI/COMPETIZIONI SPORTIVI E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

  • Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  • Per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.
  • Per gli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

VACCINATI REPUBBLICA DI SAN MARINO

  • Per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, non si applicano le disposizioni relative alle certificazioni verdi COVID-19 fino al 15 ottobre 2021. Per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali.

Principali argomenti contenuti:
  • Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale
  • Estensione dell’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 a diverse attività dal 6 Agosto 2021
  • Modifica dei parametri che definiscono i livelli di rischio e consentono il cambio di "colore" alle Regioni e Province Autonome
  • Indicazione dei criteri di sicurezza per lo svolgimento di alcuni eventi culturali e sportivi

Certificazione verde Covid-19 - dal 06 Agosto 2021
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver ricevuto almeno una dose di vaccino, (valido dal 15esimo giorno dalla prima e fino alla seconda somministrazione), aver completato l’intero ciclo di vaccinazione (validità 9 mesi), oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti, anche in zona bianca:
  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • Sagre e fiere, convegni e congressi
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Concorsi pubblici.
 
Tali indicazioni trovano validità anche in zona gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività sopra riportate siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

In base a quanto indicato nel testo del decreto, i titolari o gestori dei servizi e delle attività con obbligo di Green Pass devono effettuare le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 secondo le modalità indicate alla seguente pagina del Governo https://www.dgc.gov.it/web/app.html

Criteri per il “cambio colore” delle Regioni e Province Autonome
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni e Province autonome. I due parametri principali saranno:
  • Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19
  • Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19

Il Decreto prevede inoltre:
  • Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
  • Misure per lo svolgimento degli eventi sportivi
  • Indicazioni per elaborazione di un protocollo per la promozione di tamponi a prezzi ridotti

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
 
  • In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
  • In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
  • Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
 
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Misure per gli eventi sportivi
Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
 
  • In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso
  • In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso
  • Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra riportate, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.”

Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
 
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

Tamponi a prezzo ridotto
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

NOTE:
Nei luoghi di lavoro rimane ulteriormente valido il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 06/04/2021

Nei prossimi giorni, molto probabilmente, saranno pubblicate sui siti dei canali istituzionali FAQ specifiche per l’applicazione del Nuovo Decreto Legge.
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