Il Decreto-legge del 12 marzo 2021 n. 29

Le Ordinanze del Ministro della Salute del 12 e 13 marzo 2021:

riclassificazione aree.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 12 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo 2021.

Le tre Ordinanze del 12 marzo 2021 sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 13/03/2021.

L’Ordinanza del 13 marzo 2021 è pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

  • La prima Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto
  • La seconda Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Puglia
  • La terza Ordinanza dispone il rinnovo della zona rossa per la Regione Molise
  • La quarta Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Provincia Autonoma di Trento e per la Regione Marche

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Per effetto del Decreto-Legge n. 29 del 12 marzo 2021*, alle Regioni in zona gialla si applicano le stesse misure della zona arancione.

Complessivamente, quindi, a partire da lunedì 15 marzo 2021, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome è la seguente:

*Il Decreto-Legge n. 29 del 12 marzo 2021 (pubblicato in GU Serie Generale n. 61 del 12/03/2021) detta le nuove norme per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile 2021 con particolari previsioni per le festività di Pasqua.

Irrigidimento delle misure

  • Le regioni in zona gialla passano ad applicare le regole previste attualmente per la zona arancione
  • Le regioni con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti passano automaticamente alle regole previste per la zona rossa.

Varianti Covid e maggiori poteri ai Presidenti di Regione

Il nuovo decreto consente maggiore autonomia di valutazione ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, in considerazione della circolazione delle varianti-Covid.

I Presidenti di Regione hanno la facoltà di disporre l’applicazione delle regole della zona rossa o ulteriori misure più restrittive:

  • nelle province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
  • nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave

Spostamenti verso abitazioni private

  • Dal 15 marzo al 2 aprile2021 e il 6 aprile 2021 è consentito, solamente in zona gialla e in zona arancione e solamente in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 05:00 e le ore 22:00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e ai disabili o non autosufficienti conviventi.
  • La possibilità di spostamento verso abitazioni private non si applica nella zona rossa (salvo quanto previsto nei giorni di Pasqua).

Regole per i giorni di Pasqua

  • Nei giorni del 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa, ma sono consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private, all’interno della stessa Regione, una sola volta al giorno dalle ore 5 alle ore 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14.

Nota. Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore.

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.

Ordinanze del 12 marzo 2021
Ordinanza
Ordinanza del 13 marzo 2021
 

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