Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 23 del 01.03.2021

Riclassificazione aree territoriali

Entrata in vigore: 2 marzo 2021

Questo provvedimento dispone la zona “arancione scuro” per i Comuni dei distretti di Cesena e Valle del Savio, Rubicone, Faenza, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini facenti capo all’Azienda USL della Romagna di cui all’elenco allegato alla presente ordinanza (Allegato 1*):

Le disposizioni si applicano dalla data del 02/03/2021 e sono efficaci fino al 14/03/2021

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori dei comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Non sono consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private. È esclusa la possibilità di effettuare visite a parenti e amici una volta al giorno, anche all’interno del proprio comune.

Non sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (previsti e disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021).

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE

Restano consentite le attività economiche permesse nelle zone arancioni.

 

LAVORO

datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono   necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile

 

SPORT

Sono sospese tutte le attività sportive di base e l'attività motoria in genere anche se svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati.

Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

 

MUSEI E BIBLIOTECHE

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

 

SCUOLA

La scuola dell'infanzia prosegue in presenza.

Tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività didattiche o curriculari possono proseguire, laddove necessario, in presenza. (disposizione aggiunta anche all’Ordinanza n. 19 del 24 febbraio 2021)

 

ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO E SORVEGLIANZA - TAMPONE DI CONTROLLO

Viene rafforzata ulteriormente l’attività di sorveglianza e tracciamento. Sono applicate tutte le misure indicate nella circolare ministeriale n. 3787 del 31 gennaio 2021, tra cui l’impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare.

L'isolamento del caso confermato non potrà essere interrotto dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.

 

*ALLEGATO 1 - Elenco Comuni AUSL Romagna:

  • Distretto Cesena e Valle del Savio (6):
    Valle del Savio Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto.
  • Distretto Rubicone (9):
    Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.
  • Distretto Faenza (6):
    Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.
  • Distretto Lugo (9):
    Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno.
  • Distretto Ravenna (3):
    Cervia, Russi, Ravenna.
  • Distretto Riccione (13):
    Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Mondaino, Morciano di Romagna, Riccione, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio.
  • Distretto Rimini (12):
    Bellaria Igea Marina, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, Sant’Agata Feltria, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio.
Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 3 del 1 marzo 2021
 

CONTATTACI

Contattate SIDEL INGEGNERIA per richiedere
ulteriori informazioni.