27 febbraio 2021

Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021

Riclassificazione aree

Entrata in vigore: 27 febbraio 2021

  • La prima Ordinanza conferma per ulteriori quindici giorni per le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, le misure disposte dall'Ordinanza del 12 febbraio 2021. Le citate Regioni restano quindi in area arancione
  • La seconda Ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Marche, Lombardia e Piemonte
  • La terza Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Basilicata
  • La quarta Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Molise
  • La quinta Ordinanza dispone il passaggio in zona bianca per la Regione Sardegna
  • La Regione Liguria alla scadenza dell'Ordinanza del 12 febbraio 2021 passa in area gialla.

Complessivamente, quindi, a partire da lunedì 1° marzo 2021 la ripartizione delle Regioni e Province Autonome è la seguente:

* Oltre alle zone rosse, arancioni, gialle e bianche del DPCM nazionale per classificare le Regioni e stabilire le regole Covid, sono state introdotte microzone rosse e zone arancioni scuro in base all’andamento dell’epidemia. Queste nuove distinzioni cromatiche identificano aree all’interno delle Regioni in cui si presentano focolai Covid e nelle quali bisogna seguire indicazioni diverse da quelle dell’intera Regione.

Molto in sintesi:

  • le microzone rosse prevedono misure di lockdown in genere analoghe a quelle della zona rossa nazionale;
  • le zone “arancione scuro” prevedono misure di contenimento particolari, definite con specifica Ordinanza regionale. Nello specifico, dopo l’area metropolitana di Bologna, l’Imolese e alcuni comuni del Ravennate, da martedì 2 marzo 2021 anche la Romagna (eccetto Forlì e alcuni comuni limitrofi) diventeranno zona arancione scuro. Ricordiamo in breve le regole per questa zona:
    • Spostamenti
      Sono vietati gli spostamenti da un comune all'altro. Non ci si può muovere neanche all'interno del territorio di residenza, salvo che per comprovati motivi: salute, lavoro e necessità.
      Tuttavia, è sempre consentito tornare a casa, domicilio o residenza che sia.
      Il transito sui territori dei comuni è consentito qualora necessario a raggiungere zone non soggette a restrizioni analoghe o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della vigente normativa nazionale.
      Non sono consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private, né quelli in uscita dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (previsti e disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021).
    • Sport
      Sono sospese tutte le attività sportive di base e l'attività motoria in genere anche se svolte all’aperto nei centri e circoli sportivi, pubblici e privati.
      È possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di mascherina; è possibile anche fare attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
    • Musei e luoghi della cultura
      Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
    • Scuola e Università
      La scuola dell'infanzia (nidi e materne) prosegue in presenza. Tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
      Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
      È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
    • Pubblica Amministrazione
      I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
DOCUMENTAZIONE
 

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