18 maggio 2021

Le Ordinanze del Ministro della Salute del 18.05.2021

Riclassificazione aree

Entrata in vigore: 18 maggio 2021

In GU Serie Generale n. 117 del 18-05-2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 65 del 18 maggio 2021 relativo a “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Fino al 31 luglio 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal nuovo Decreto del 18/05/2021 e dal Decreto-Legge del 22 aprile 2021 n. 52, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2021, previste per le diverse zone. Di seguito una sintesi delle principali nuove disposizioni previste in zona gialla.

Spostamenti e coprifuoco • fino al 6 giugno coprifuoco dalle 23.00 alle 5.00; • dal 7 al 20 giugno coprifuoco dalla 24.00 alle 5.00; • dal 21 giugno coprifuoco abolito. Sono sempre fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, necessità e salute. Il coprifuoco è eliminato in zona bianca.

Servizi di ristorazione

Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti.

Riapertura negozi nei centri commerciali per weekend e festivi

Dal 22 maggio gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali possono restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.

Riapertura palestre, piscine e centri benessere

Dal 24 maggio sono consentite le attività delle palestre. Dal 1° luglio sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti e le attività dei centri benessere.

Nuove disposizioni per eventi sportivi aperti al pubblico

Dal 1° giugno il pubblico potrà presenziare a tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale) all’aperto Dal 1° luglio il pubblico potrà presenziare ad eventi e competizioni al chiuso. Capienza massima: 25%. Numero massimo spettatori: 1.000 all’aperto; 500 al chiuso

Impianti sciistici

Dal 22 maggio è consentita la riapertura degli impianti sciistici.

Sale giochi, scommesse e bingo, e casinò

Dal 1° luglio sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti.

Parchi tematici e di divertimento

Dal 15 giugno sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi. Feste e cerimonie

Dal 1° luglio sono consentite le attività dei centri culturali, sociali e ricreativi. Dal 15 giugno sono consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, a patto che i partecipanti siano muniti di una certificazione verde covid.

Corsi di formazione in presenza

Dal 1° luglio i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

Musei e altri istituti e luoghi culturali possono restare aperti al pubblico a patto che siano in grado di garantire ingressi contingentati e di evitare assembramenti. Nei weekend, per quelli che hanno registrato più di un milione di visitatori nel 2019 l’ingresso è possibile solo su prenotazione.

Altre disposizioni valide sul territorio nazionale.

Sono modificati i parametri di classificazione delle regioni in zona gialla, arancione, rossa o bianca L’ingresso dei territori in un determinato scenario di rischio è determinato prevalentemente in base all’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché al tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Validità delle certificazioni verdi covid-19

La certificazione verde covid-19 per le persone vaccinate è valida per 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale e può essere rilasciata anche al momento della somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dopo 15 giorni dalla vaccinazione e fino al richiamo del vaccino.

Gazzetta ufficiale
 

CONTATTACI

Contattate SIDEL INGEGNERIA per richiedere
ulteriori informazioni.