31 dicembre 2021

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Entrata in vigore: 31 dicembre 2021

Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo Decreto-Legge del 30 dicembre 2021:
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Capienze
In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale (CONI – CIP) è consentito ai soggetti in possesso di Green Pass rafforzato e la capienza consentita non può essere superiore al 50% se all’aperto e al 35 % se al chiuso rispetto alla capienza massima autorizzata

Mascherine FFP2
Viene indicato che i prezzi della mascherine FFP2 devono essere contenuti fino al 31/03/2022.

Quarantene
(fare riferimento anche alla Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 allegata relativa ad “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”)
La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Tale disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.
Nota: in caso di dubbi circa l’applicazione della procedura sopra indicata, contattare sempre il proprio medico di base SSN per definire il percorso da seguire.

Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021
1. Quarantena e sue modalità alternative
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

  1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  3. Soggetti asintomatici che:
    • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
    • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
    • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
      È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
  4. Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
Per i contatti a BASSO RISCHIO*, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. Isolamento
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

*Per contatto a basso rischio, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Classificazione a colori delle Regioni e Province Autonome
Tramite Ordinanza del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021 è stato disposto il passaggio in zona gialla a far data dal 3 gennaio 2022 per le Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia.
È stata rinnovata la permanenza in zona gialla di Liguria, Marche, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.
Al seguente link
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
è possibile visualizzare la tabella delle attività consentite in base alla classificazione dei colori


Non si segnalano ulteriori particolari restrizioni, oltre a quelle già in essere, per le attività lavorative.

 

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