Determina Dirigenziale Emilia Romagna del 30 luglio 2021: sostanze pericolose

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato la Determina dirigenziale n. 15006 del 30 luglio 2021, recante “Indicazioni operative per l’attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell’utilizzo di determinate sostanze pericolose (art. 271, comma 7 bis del D. Lgs. n. 152/2006” con la quale ha ritenuto di specificare la portata e la consistenza della relazione tecnica, allo scopo di dare un riferimento unitario e generale alle imprese interessate da tale adempimento.


In particolare, è stato chiarito che:


1. Nei casi in cui il consumo di ogni singola sostanza pericolosa presa singolarmente sia inferiore a 10 kg/anno ed il consumo complessivo di tutte le sostanze pericolose interessate dalle disposizioni in oggetto sia inferiore alle soglie indicate nella tabella 1 dell’allegato 1 del DM 95 del 15 aprile 2019, per quanto applicabili, la relazione può essere presentata in forma semplificata tramite una dichiarazione che i consumi dell’azienda si attestano sotto alle soglie indicate;


2. Ai fini del calcolo del consumo complessivo le sostanze da prendere in considerazione per la relazione di cui all’art. 271, comma 7bis che non sono inquadrabili nelle categorie di cui alla tabella 1 del DM 95 del 15 aprile 2019 ma comunque classificate di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 vanno considerate incluse nella prima classe (cui corrisponde la soglia cumulativa complessiva di 10 Kg/anno);


3. Ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato per ogni sostanza è opportuno fare riferimento al dato più cautelativo (utilizzo maggiore) degli ultimi 3 anni, se i dati sono disponibili;


4. Ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato, per gli impianti che effettuano gestione di rifiuti, non sono da conteggiare i rifiuti;


5. Nei casi in cui vengano superate le soglie di cui ai punti precedenti la relazione complessiva di cui all’art. 271, comma 7bis dovrà contenere almeno:
a) L’elenco delle sostanze utilizzate e i rispettivi quantitativi indicando in quale fase del ciclo produttivo viene utilizzata;
b) La disponibilità delle alternative alle sostanze utilizzate;
c) I relativi rischi e la fattibilità tecnico economica della sostituzione;


6. Se non risulta possibile completare le valutazioni relative alle precedenti lettere b) e c) potrà essere indicato all’interno della relazione da presentare entro la data del 28 Agosto 2021 un termine, non superiore ai 90 giorni, entro il quale saranno inviati gli elementi mancanti;


7. Infine, per le installazioni esistenti in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) il termine di cui al punto precedente per il completamento delle valutazioni può essere esteso fino all’invio della successiva relazione periodica ordinariamente previsto entro il 30 aprile di ogni anno. Questa indicazione rappresenta certamente un elemento di semplificazione per le imprese.


La Regione ha precisato, infine, che con successive disposizioni potranno essere forniti indirizzi per le attività di valutazione delle relazioni presentate ad ARPAE.

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